30-03-2005.
GAZZETTA UFFICIALE n. 13
- Corte Costituzionale
Ricorso per legittimità
costituzionale
Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale
n. n. 13 del 30-03-2005
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ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE
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N. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2005.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato
in cancelleria il 7 marzo 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri) Energia - Norme della Regione Emilia-Romagna - Obiettivi
generali della programmazione energetica della Regione e degli
enti locali - Riduzione delle emissioni inquinanti e climateranti,
nonche' assicurazione delle condizioni di compatibilita' ambientale,
paesaggistica e territoriale delle attivita' di ricerca, produzione
e distribuzione di qualsiasi forma di energia - Ricorso del Governo
della Repubblica - Denun .........
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio
in via dei Portoghesi 12, Roma;
Nei confronti della Regione Emilia-Romagna, in persona del suo
presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale
della legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004, Disciplina della
programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in
materia di energia (BUR n. 175 del 28 dicembre 2004) nell'art.
1,
comma 3, lett. c), e comma 5, nell'art. 5, comma 1, lett. k) e
comma 2, lett. o), nell'art. 3, comma 1, lett. c), nell'art. 16,
commi 1, 6 e 7, nell'art. 20, comma 1, nell'art. 21, nell'art.
22, comma 4.
Art.1, comma 3, lett. c).
La norma prevede che attraverso la programmazione della regione
ed agli enti locali sono definiti «gli obiettivi di riduzione
delle emissioni inquinanti e climateranti e assicurare le condizioni
di compatibilita' ambientale, paesaggistica e territoriale delle
attivita' di cui al comma 2».
La compatibilita' ambientale rientra nella tutela dell'ambiente,
assegnata alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117,
secondo comma, lett. s) della Costituzione.
Le emissioni inquinanti non hanno sicuramente rilievo ne' paesaggistico
ne' territoriale, come vorrebbe la norma, perche' non comportano
alterazioni dei profili territoriali.
Questi richiami sono stati evidentemente inseriti nella norma
solo per radicare una competenza regionale, invece insussistente.
Nessun'altra materia e' richiamata, il che sta significare che
la regione non aveva altre sue competenze da far valere.
Se poi fosse individuata una qualche competenza concorrente della
regione, sarebbero stati violati i principi fissati dalla legge
statale. L'art. 69, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 112/1998
conserva allo Stato in quanto compiti di rilievo nazionale, la
«determinazione di valori limite, standard, obiettivi di
qualita' e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento
di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio
nazionale». In questi principi trova conferma che i valori
limite, disciplinati dalla norma impugnata, attengono alla tutela
dell'ambiente e non di altri interessi.
Art. 1, comma 5.
Vi sono individuate le fonti rinnovabili di energia.
La individuazione delle fonti energetiche rinnovabili rientra
tra i principi fondamentali di competenza dello Stato ai sensi
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
E lo Stato vi ha provveduto nell'art. 2, lett. a) del d.lgs. n.
387/2003 in attuazione della direttiva 2001/77/CE, che le ha definite
nell'art. 2.
La norma e', pertanto, costituzionalmente illegittima sotto un
duplice profilo: per violazione dell'art. 117, primo comma, della
Costituzione, per non essersi attenuta alla definizione comunitaria,
come si ricava dal confronto delle due elencazioni; per violazione
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per non esseri
adeguata ai principi fondamentali fissati dalla legge statale
e per aver essa stessa sconfinato nell'ambito dei principi fondamentali.
Art. 2, comma 1, lett. k).
La regione si attribuisce il rilascio dell'intesa che, ai sensi
dell'art. 1.1 del d.l. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni
nella legge 9 aprile 2002, n. 55, deve intervenire con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome.
Risulta, pertanto, violato il terzo comma dell'art. 117 della
Costituzione perche' la norma stata!e appena richiamata costituisce
un principio fondamenta!e, in quanto rivolta ad assicurare la
fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale.
Nel richiamare, poi, gli indirizzi definiti dalla giunta ai sensi
del comma 3, «di sviluppo del sistema elettrico regionale
volti a garantire, anche nel medio termine, il raggiungimento
ed il mantenimento di condizioni di sicurezza, continuita' ed
economicita' degli approvvigionamenti in quantita' commisurata
al fabbisogno interno», viola i principi fissati dalla legge
n. 239/2004.
Il «fabbisogno interno» si deve ritenere come fabbisogno
interno regionale (in caso contrario l'illegittimita' costituzionale
sarebbe ancora piu' evidente). Ma perche' fabbisogno regionale
possa essere preso in considerazione di per se', astraendo da
quello nazionale, si da' per presupposto che la rete regionale
operi autonomamente, senza tenere conto del quadro nazionale e
delle esigenze della rete unica.
Sono cosi' violati i principi portati dall'art. 1, comma 3, della
legge statale richiamata dove, in vista degli «obiettivi
generali di politica energetica», compete allo Stato cio'
che attiene a «garantire sicurezza, flessibilita' e continuita'
degli approvvigionamenti di energia» (lett. a) e di «assicurare
la economicita' dell'energia offerta ai clienti finali»,
esattamente le finalita' in vista delle quali la norma impugnata
ha assegnato la competenza alla regione.
Ma sono violati anche il comma 4, in particolare la lett. d) che
attribuisce sempre allo Stato le competenze per assicurare la
adeguatezza delle attivita' energetiche strategiche di produzione,
trasporto e stoccaggio in modo che si raggiungano standard di
sicurezza e di qualita' del servizio nella distribuzione e la
disponibilita' di energia su tutto il territorio nazionale. Sono
infine violati anche i commi 7 e 8 nelle molteplici disposizioni
rivolte a garantire, insieme alla programmazione di settore, l'efficienza
e l'equilibrio della rete nazionale.
Art. 2, comma 1, lett. o).
L'art. 14 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, in attuazione della
direttiva 98/30/CE, al comma 1 attribuisce agli enti locali l'attivita'
«di indirizzo, di vigilanza e di programmazione e controllo
sulle attivita' di distribuzione».
E' anche questo un principio fondamentale rivolto alla corretta
attivita' di distribuzione del gas naturale nella quale si tenga
conto delle specificita' territoriali, attivita' che e' definita
espressamente attivita' di servizio pubblico.
La norma, prevedendo invece la competenza della regione per l'adozione
degli indirizzi di sviluppo, non si e' attenuta a quel principio.
Art. 3, comma 1, lett. c).
Assegnando la competenza alle province per le autorizzazioni all'installazione
e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia,
la norma ha violato lo stesso principio dell'art. 14, comma 1,
del d. lgs. n. 164/2000 poiche', ai sensi del secondo comma dello
stesso art. 14, per enti locali, ai sensi del primo comma, si
debbono intendere i comuni, unioni di comuni e comunita' montane.
Art. 16, commi 1, 6 e 7.
Codesta Corte ha gia' avuto modo di rilevare che il riparto del
potere regolamentare e' strutturato rigidamente e che l'enumerazione
tassativa delle competenze portano ad escludere la possibilita'
di dettare norme suppletive, da cui non e' titolare del potere
corrispondente, in attesa che provveda chi ne ha la competenza
(sent. n. 303 del 2003, richiamata nella sent. n. 30 del 2005).
Ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione i comuni
hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni attribuite.
Nel comma 6 della norma regionale e' confermato questo potere
regolamentare.
Senonche' nel comma 7 i regolamenti di cui al primo comma, che
dovrebbero disciplinare solo «le procedure autorizzative
di propria competenza», sono dichiarate applicabili ai procedimenti
autorizzativi di competenza degli enti locali sino all'entrata
in vigore dei regolamenti locali. La disciplina complessiva che
ne risulta viene a collidere con la norma costituzionale richiamata
secondo il principio interpretativo che codesta Corte ha gia'
dato.
Art. 20, comma 1.
Ai sensi dell'art. 1-quinquies del d.l. 29 agosto 2003, n. 239,
convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003, n. 290,
gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale
maggiore di 10 MVA possono essere messi definitivamente fuori
servizio secondo un procedimento, che vi e' disciplinato, di
competenza statale.
La messa fuori uso, come e' evidente, e' disposta in funzione
della sicurezza della rete nazionale e secondo tempi e procedimenti
che ne debbono nel frattempo garantire l'equilibrio e, quindi,
l'efficienza.
Non dovrebbe essere in dubbio che i criteri di messa fuori servizio
siano di competenza statale in quanto non possono che essere gli
stessi su tutto il territorio nazionale.
La norma regionale impugnata disciplina direttamente la materia
ed in termini non conformi alla norma di principio statale, dando
per presupposto che ogni regione possa introdurre una normativa
differenziata.
E', pertanto, violato l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Art. 21.
E' prevista la stipulazione di intese con lo Stato al fine di
assicurare l'integrazione ed il coordinamento tra la politica
energetica regionale e nazionale.
Se alla norma dovesse essere attribuito il solo effetto di autorizzare
gli organi regionali alla stipulazione, non sorgerebbero problemi
di legittimita' costituzionale.
Se, invece, fosse interpretata come disciplina sostanziale della
materia, la norma sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione
dell'art. 117, secondo comma, lett. g), poiche' interferisce sull'ordinamento
sulla organizzazione dello Stato ponendo norme di procedimento
per l'esercizio di funzioni statali.
Ma sarebbe illegittima anche per violazione del principio fondamentale
fissato nell'art. 1, commi 1 e 2, del d.l. 7 febbraio 2002, n.
7, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2002, n.
55 dove l'intesa e' prevista con la conferenza permanente per
quanto riguarda la sicurezza e la garanzia della necessaria copertura
del fabbisogno nazionale, e con la regione interessata solo per
i singoli procedimenti di autorizzazione.
Art. 22, comma 4.
Ragioni analoghe valgono anche per questa norma.
Se il suo effetto non fosse solo quello di autorizzare gli organi
regionali alla stipulazione delle intese che vi sono previste,
la norma violerebbe gli stessi principi richiamati sopra perche',
incidendo sull'ordinamento e la organizzazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas, che ha competenza nazionale,
attribuirebbe alla regione competenza in una materia che investe
l'intero territorio nazionale, quale e' quella individuata attraverso
il richiamo del primo comma dello stesso art. 22, materia che
e' necessariamente sottratta alla singola regione.
P. Q. M.
Si conclude perche' le norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente
illegittime.
Roma, addi' 23 febbraio 2005
Vice Avvocato generale dello Stato: Glauco Nori
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