Legge
9 gennaio 1991, n. 9
"Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico
nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti,
idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.
S. O. alla GU 16 gennaio 1991, n. 13)
Testo aggiornato in base ai seguenti provvedimenti legislativi:
-
L. 25 agosto 1991, n. 282, art. 24;
- L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 18.
- D.L. 31 maggio 1994, n. 330, art. 2;
- L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 10;
- D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625;
La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAPROMULGA
la
seguente legge:
TITOLO
I - Norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti.
Art.
1. (Norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti).
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, sono emanate, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari
in materia di procedure per le concessioni o le varianti di concessione
di derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica,
nonchè, sentito il Ministro della sanità, in materia
di procedure per l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti.
2.
Il regolamento di cui al comma 1, nel rispetto dei principi generali
della legislazione vigente in materia, fatto salvo l'intervento
nelle procedure da parte delle amministrazioni competenti in base
a tale legislazione, dovrà in particolare:
a)
prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
autorizzi la costruzione dell'impianto, dopo aver verificato la
necessità di energia elettrica che l'impianto da realizzare
è destinato a soddisfare e la sua compatibilità
con le previsioni del Piano energetico nazionale e dei piani di
bacino di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183,
predisposti dagli appositi comitati, ai quali partecipa con un
suo rappresentante redigendo apposito rapporto;
b)
confermare, per gli impianti idroelettrici, le dighe e gli elettrodotti
di cui al presente articolo, l'efficacia delle autorizzazioni
e concessioni che consentano l'inizio dei lavori, ottenute ai
sensi delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in
vigore del regolamento;
c)
semplificare e coordinare le procedure, anche eliminandone le
duplicazioni;
d)
fissare termini perentori non inferiori a novanta giorni entro
i quali ciascuna autorità dovrà adottare gli atti
procedimentali di propria competenza trascorsi i quali gli atti
stessi si intendono adottati in senso favorevole;
e)
prevedere che in caso di pareri negativi discordanti la decisione
possa essere rimessa a un'apposita conferenza dei servizi convocata
dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero ad un apposito
accordo di programma;
f)
prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
sia tenuto a redigere entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge la mappa degli impianti per la produzione
di energia idroelettrica e del relativo bacino di utenza e ad
aggiornarla annualmente.
3.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
1 sono abrogate le norme del testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni
ed integrazioni, limitatamente alle parti incompatibili con le
norme del regolamento o sostanzialmente riprodotte nello stesso,
ferma restando la loro vigenza per le concessioni relative a finalità
diverse dalla produzione di energia elettrica.
Art.
2. (Valutazione di impatto ambientale)
1.
Per la realizzazione delle dighe e degli altri impianti destinati
a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole
per fini idroelettrici, di altezza superiore a 10 metri o di capacità
superiore a 100.000 metri cubi e per la realizzazione delle relative
opere di trasporto delle acque si applicano le norme di cui all'articolo
6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed i relativi provvedimenti
di attuazione.
2.
Qualora venga constatato che la realizzazione dell'impianto può
avere un impatto importante sull'ambiente di un altro Stato membro
della Comunità economica europea (CEE), il Ministro dell'ambiente
ne informa tempestivamente il Ministro degli affari esteri per
gli adempimenti necessari.
3.
Gli elettrodotti ad alta tensione, la prospezione, la ricerca
e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare
alla valutazione di impatto ambientale e da ripristino territoriale
nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa vigente.
TITOLO
II - Idrocarburi e geotermia
Capo
I - Ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
in terraferma nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale
Art.
3. (Permesso di prospezione)
1.
Il permesso di prospezione è accordato, previa domanda
da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
a persone fisiche o giuridiche che dispongano di capacità
tecniche ed economiche adeguate (1).
2.
Il permesso di prospezione è accordato a soggetti italiani
o di altri Stati membri della Comunità economica europea,
nonchè, a condizioni di reciprocità, a soggetti
di altri Paesi.
3.
Il permesso di prospezione è accordato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti
il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia e la regione
o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente
interessata, di concerto, per le rispettive competenze, con il
Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile
per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività
da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale
e della piattaforma continentale, nel rispetto degli impegni contratti
dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente
marino (1).
4.
La domanda di permesso di prospezione in mare deve essere corredata
da opportuno studio ingegneristico circa la sicurezza ambientale
della prospezione con riguardo ai possibili incidenti con effetti
dannosi sull'ecosistema marino e le misure che il richiedente
intende adottare per evitare tali rischi.
Art.
4. (Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione)
1.
La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è
vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno
e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni
e le concessioni in atto.
Art.
5. (Permesso di ricerca e qualifiche dei richiedenti)
1.
Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato,
sentita la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano
territorialmente interessata e previa domanda da presentare al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a
persone fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria capacità
tecnica ed economica e possiedano o si impegnino a costituire
in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività
previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in
sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino
(2).
2.
Il permesso di ricerca è accordato a soggetti italiani
o di altri Stati membri della Comunità economica europea,
nonchè, a condizioni di reciprocità, a soggetti
di altri Paesi.
Art.
6. (Conferimento del permesso di ricerca, sue dimensioni e durata)
1.
Il permesso di ricerca è accordato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato
tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, e la regione o la
provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata
di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente
e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle
prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito
del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma
continentale (vedi nota 2).
2.
L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire
il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può
comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati; nell'area
del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terra ferma
e mare.
3.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
qualora valuti che l'area richiesta non abbia dimensioni sufficienti
e configurazione razionale in relazione alle finalità ottimali
della ricerca, ha facoltà di non accordare il permesso
di ricerca fino a quando non si renda possibile l'accorpamento
dell'area stessa con aree finitime.
4.
La durata del permesso è di sei anni.
5.
Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe
di tre anni ciascuna, se ha adempiuto agli obblighi derivanti
dal permesso stesso.
6.
Al titolare del permesso può essere accordata un'ulteriore
proroga qualora, alla scadenza definitiva del permesso, siano
ancora in corso lavori di perforazione o prove di produzione per
motivi non imputabili a sua inerzia, negligenza o imperizia. La
proroga è accordata per il tempo necessario al completamento
dei lavori e comunque per un periodo non superiore ad un anno.
Con il decreto di proroga è approvato il programma tecnico
e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.
7.
I titolari di permesso di ricerca cessato per scadenza, rinuncia
o decadenza non possono richiedere un nuovo permesso sulla stessa
area o su parte di essa, o subentrarvi acquistandone quote, se
non dopo quattro anni dalla cessione del permesso precedente;
tali disposizioni non si applicano nel caso i titolari abbiano
ottenuto una concessione di coltivazione nell'ambito del permessso
precedente o se abbiano perforato un pozzo nel secondo periodo
di proroga previsto nel relativo programma di lavoro.
8.
Il termine per l'inizio dei lavori da parte del titolare del permesso,
da stabilire nel permesso stesso, non può essere superiore
a dodici mesi dalla comunicazione del conferimento del permesso
per le indagini geologiche e geofisiche e a sessanta mesi dalla
stessa data per le perforazioni.
9.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
può propagare i termini di cui la comma 8, su tempestiva
istanza del titolare del permesso che provi di non poter rispettare
i termini stessi per cause di forza maggiore, per il tempo strettamente
necessario al superamento delle cause e comunque non superiore
a sei mesi per l'inizio delle prospezioni e a due anni per l'inizio
della perforazione, che dovrà in ogni caso iniziare effettivamente
entro la prima vigenza del permesso.
10.
Qualora nel corso del permesso di ricerca le amministrazioni competenti
impongano al titolare del permesso particolari adempimenti o limitazioni
che comportino la sospensione dell'attività di ricerca,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può
disporre con decreto, su istanza del titolare stesso, che il decorso
temporale del permesso, ai soli fini del computo della durata
dello stesso, resti sospeso per il tempo strettamente necessario
per ottemperare agli adempimenti stessi. Correlativamente, stesso
periodo, sarà sospeso il relativo canone.
11.
Ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni
di particolare valore ambientale o archeologico-monumentale, il
permesso di ricerca può essere revocato, anche su istanza
di pubbliche amministrazioni o di associazioni di cittadini ai
sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12.
Le norme di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche
ai permessi di ricerca in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
13.
Sono sospesi i permessi di ricerca nelle zone dichiarate parco
nazionale o riserva marina.
Art.
7. (Rinvenimento di altre risorse naturali)
1.
Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui all'articolo
9 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e all'articolo 22 della legge
21 luglio 1967, n. 613, e con riferimento anche ai permessi già
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono aggiunti i seguenti:
a)
comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi
o alla sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento
di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze
minerali diverse dagli idrocarburi;
b)
porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove
occorra, con altri organi dello Stato interessati, ai fini della
conservazione delle risorse naturali di cui alla lettera a), che
per la loro natura o per l'entità del giacimento presentino
un evidente interesse economico.
2.
Ove i titolari di permessi di ricerca non adempiano a tutti gli
obblighi di cui al comma 1, i permessi di ricerca sono revocati
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3.
Ove il rinvenimento di risorse naturali dia luogo all'assegnazione
di un titolo di sfruttamento minerario per tali sostanze a persona
diversa dal titolare di permesso di ricerca che le ha rinvenute,
questi ha diritto a ricevere dal nuovo titolare un indennizzo
che, salvo accordo tra le parti, sarà determinato dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di
criteri che tengano conto, nei limiti eventualmente posti da criteri
di economicità delle risorse stesse, degli oneri sostenuti
per il rinvenimento.
Art.
8. (Programma unitario di lavoro)
1.
L'autorità amministrativa competente può autorizzare,
sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia,
la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito
di più permessi quando il particolare impegno tecnico e
finanziario dei lavori programmati e l'omogeneità degli
obiettivi rendano più razionale la ricerca su base unificata.
2.
L'autorizzazione a realizzare i programmi unitari di lavoro rende
privi di effetto gli impegni di lavoro e di spesa assunti precedentemente
dai singoli titolari relativamente ai rispettivi permessi e può
comportare l'adeguamento dell'impegno di spesa.
3.
La mancata esecuzione, totale o parziale del programma unitario
di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi cui il programma
stesso si riferisce.
4.
La riduzione obbligatoria può essere operata, previo accordo
degli interessati, su qualsiasi porzione delle aree cui si riferisce
il programma unitario.
Art.
9. (Concessione di coltivazione. Disposizioni generali)
1.
Al titolare del permesso che, in seguito alla perforazione di
uno o più pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o
gassosi è accordata la concessione di coltivazione se la
capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione
geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente
lo sviluppo del giacimento scoperto.
2.
Alle concessioni di coltivazione si applica il comma 11 dell'articolo
6.
3.
L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale
sviluppo del giacimento scoperto.
4.
Su richiesta dei titolari dei permessi, può essere accordata
un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente su due
o più permessi adiacenti, quando ciò corrisponda
alle esigenze di razionale sviluppo del giacimento scoperto. Per
le stesse esigenze la concessione può estendersi ad aree
non coperte da vincolo minerario.
5.
All'istanza di concessione deve essere allegato il programma di
sviluppo del giacimento.
6.
Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 21 luglio 1967,
n. 613, in materia di contitolarità si estendono alle concessioni
di coltivazione, in quanto applicabili.
7.
Le disposizioni dei commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo
27 della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applicano anche alle
concessioni di coltivazione accordate in terraferma.
8.
Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, decorsi
"sette anni dal rilascio della proroga decennale", al
concessionario possono essere concesse, oltre alla proroga prevista
dall'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, una o più
proroghe, di cinque anni ciascuna se ha eseguito i programmi di
coltivazione e di ricerca se ha adempiuto a tutti gli obblighi
derivanti dalla concessione o dalle proroghe.
9.
Il terzo comma dell'articolo 55 della legge 21 luglio 1967, n.
613, è sostituito dai seguenti: <<Ove vengano offerti
all'ENI idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo nazionale
o dal sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma
continentale, le condizioni di vendita sono fissate mediante trattativa
diretta tra le parti. Nella determinazione delle condizioni di
vendita le parti dovranno tener conto del prezzo del gas di importazione,
della qualità del gas, delle condizioni di fornitura, di
un'adeguata remunerazione degli investimenti complessivi dei produttori
e dei costi di esercizio da questi sostenuti, nonchè dell'eventuale
infrastrutture di trasporto necessarie per l'allacciamento, se
a carico dell'acquirente. In caso di mancato accordo fra le parti
le condizioni di vendita saranno definite dal Comitato internazionale
dei prezzi (CIP) sentite le parti>>.
10.
Nei casi di contitolarità della concessione di coltivazione
si applica l'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 221 (2).
11.
Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, la concessione
di coltivazione è accordata dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, d'intesa con le regioni a statuto
speciale o le provincie autonome di Trento e Bolzano.
Art.
10. (Nuove tecnologie)
1.
Qualora, a causa di difficoltà di ordine tecnico o di ubicazione,
lo sviluppo o la coltivazione di un giacimento richiedano l'impiego
di tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale,
l'attuazione prolungata di particolari prove o l'effettuazione
di studi di fattibilità di rilevante impegno, può
essere presentato dall'interessato, in luogo del prescritto programma
di sviluppo, un programma provvisorio in cui siano indicati gli
studi e le sperimentazioni necessarie, nonchè il tempo
necessario alla loro realizzazione.
2.
L'esecuzione del programma provvisorio di cui al comma 1, con
la fissazione del relativo periodo di realizzazione, è
autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.
3.
Entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma
2, l'interessato è tenuto a presentare, a pena di decadenza,
il programma definitivo di sviluppo e di coltivazione nelle forme
prescritte.
Art.
11. (Innovazione tecnologica nelle attività di ricerca
mineraria e coltivazione)
1.
I progetti concernenti lo sviluppo dell'innovazione tecnologica
nei metodi di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli
idrocarburi liquidi e gassosi, con particolare riferimento all'incremento
della produzione e del recupero degli stessi idrocarburi e al
contenimento dell'impatto ambientale, per gli anni 1991, 1992
e 1993, possono essere ammessi in via prioritaria alle agevolazioni
di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982,
n. 46. A tal fine il Comitato interministeriale per il coordinamento
della politica industriale (CIPI), integrato nell'occasione dal
Ministro dell'ambiente, emana le necessarie direttive. Le agevolazioni
di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste
dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art.
12. (Vettoriamento del gas naturale)
1.
Le società proprietarie di metanodotti provvederanno al
vettoriamento nel territorio nazionale di gas naturale prodotto
in Italia ed utilizzato in stabilimenti delle società produttrici,
delle società controllate, delle società controllanti,
o di società sottoposte al controllo di queste ultime,
o per forniture all'Enel o alle imprese di cui al testo unico
approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che esercitano
le attività di cui all'articolo 1, primo comma, della legge
6 dicembre 1962, n. 1643. Le società controllate sono quelle
individuate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1)
e 3), del codice civile.
2.
Il gas da vettoriare dovrà rientrare nel normale campo
di intercambiabilità ed avere adeguate caratteristiche
di trasportabilità e di contenuto di sostanze nocive. Il
vettoriamento sarà effettuato compatibilmente con la capacità
di trasporto, i programmi di sviluppo e i coefficienti di utilizzazione
della rete di trasporto.
3.
Le condizioni e il corrispettivo per il servizio di vettoriamento
saranno concordati tra le parti tenendo conto di un'adeguata remunerazione
degli investimenti, dei costi di esercizio, dei criteri in uso
sui mercati europei del gas per la determinazione dei compensi
di vettoriamento e dei conseguenti livelli, nonchè dell'andamento
del mercato dell'energia. In caso di mancato accordo tra le parti,
le condizioni e il corrispettivo saranno stabiliti dal CIP, sentite
le parti.
Art.
13. (Normativa di raccordo e disciplinari-tipo)
1.
Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi
e la geotermia, sono determinate le norme transitorie destinate
a garantire la continuità operativa nel settore petrolifero
e approvati nuovi disciplinari-tipo per i permessi di prospezione
e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di cui al presente
Capo.
Art.
14. (Norme abrogate)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate le seguenti norme:
a)
articoli 2, commi primo e secondo; 3, commi primo e secondo; 6;
7 e 13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni;
b)
articoli 9; 16, primo comma; 17, terzo comma; 19, primo, quinto
e sesto comma; 20, primo, secondo e quinto comma; 21, primo e
secondo comma; 27
Capo
II
RICERCA E COLTIVAZIONE GEOTERMICA
Art.
15 (Ricerca e coltivazione geotermica)
1.
Alla domanda di permesso di ricerca di cui all'articolo 4 della
legge 9 dicembre 1986, n. 896, ed alla richiesta di concessione
di coltivazione di cui all'articolo 11 della medesima legge deve
essere allegato un impegno del richiedente all'effettuazione della
rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito
di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento
paesistico a seguito dei lavori.
2.
Il rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione
di cui al comma 1 è subordinato alla prestazione da parte
degli interessati di garanzie patrimoniali reali o personali,
in relazione all'entità dei lavori programmati per l'adempimento
degli impegni di cui al comma 1.
3.
I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati
fino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione
e configurazione dell'area, a meno che il titolare non ne chieda
la modifica o non abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti
dai permessi o dalle concessioni stesse.
Capo
III
NUOVE NORME IN MATERIA DI LAVORAZIONE DI OLI MINERALI E AUTORIZZAZIONE
DI OPERE MINORI
Art.
16 (Concessione per lavorazione o deposito di oli minerali ed
autorizzazione per opere minori)
1.
Sono soggette a concessione da parte del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze,
sentita la regione interessata, la costruzione e la gestione di:
a)
nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove
installazioni di gas naturale liquefatto;
b)
nuovi impianti che amplino la capacità di lavorazione stabilita
dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera
a) già esistenti;
c)
nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di
capacità superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei
decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera
a);
d)
nuove opere che incrementino la capacità di stoccaggio
dei depositi di cui alla lettera c) già esistenti, in misura
superiore al 30 per cento della capacità autorizzata anche
se l'ampliamento è realizzato per fasi. Restano soggetti
a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio
liquefatti.
2.
Sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, la costruzione e la gestione
di nuovi impianti che non amplino la capacità di lavorazione
di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali
annessi ai medesimi stabilimenti, nonchè delle opere di
cui al comma 1 di dimensioni inferiori a quelle ivi previste.
Art.
17 (Procedure di concessione e autorizzazione)
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro per il coordinamento
della protezione civile, sono emanate, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari
in materia di procedure per le concessioni e le autorizzazioni
di cui all'articolo 16.
2.
Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 dovrà
in particolare:
a)
fare salvi gli obblighi derivanti dalle vigenti normative di sicurezza
e di tutela ambientale;
b)
fissare termini perentori entro i quali ciascuna autorità,
compresa la regione interessata, dovrà adottare gli atti
procedimentali di propria competenza, trascorsi i quali gli atti
stessi si intendono adottati in senso favorevole;
c)
regolamentare le autorizzazioni all'inizio dei lavori di costruzione
degli impianti nonchè al loro esercizio provvisorio;
d)
determinare i casi nei quali la procedura prevista dal decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, si intende
soddisfatta quando siano stati espletati gli adempimenti previsti
dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni e integrazioni;
e)
provvedere all'aggiornamento della composizione e delle funzioni
ed alla determinazione delle modalità di funzionamento
della Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera,
di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1953, e successive modificazioni,
anche in riferimento ai compiti di cui all'articolo 18 della presente
legge;
f)
stabilire norme transitorie per la definizione delle procedure
di autorizzazione o concessione già in corso.
3.
Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate le vigenti norme concernenti
le concessioni ed autorizzazioni richiamate dall'articolo 16,
nonchè le norme procedurali incompatibili con il regolamento
o sostanzialmente riprodotte nello stesso.
Art.
18 (Agevolazioni finanziarie per il rinnovamento tecnologico nelle
raffinerie e nei depositi di oli minerali)
1.
Allo scopo di promuovere lo sviluppo di tecnologie, di processi
e di prodotti innovativi a ridotto tenore inquinante e a maggiore
sicurezza ed efficienza energetica nel settore della lavorazione,
trasformazione, raffinazione, vettoriamento e stoccaggio delle
materie prime energetiche, possono essere concesse le agevolazioni
di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982,
n. 46. A tal fine il CIPI, integrato nell'occasione dal Ministro
dell'ambiente, emana le necessarie direttive.
2.
Il CIPI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, delibera, su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, l'ammissibilità dei progetti
di cui al comma 1 alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli
63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218, come modificati dal decreto-legge 30 gennaio 1979,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979,
n. 91, e dall'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64,
nonchè all'aumento di un quinto del contributo in conto
capitale ai sensi del citato articolo 69, comma quarto, del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218.
Art.
19 (Scorte di riserva di prodotti petroliferi)
1.
A decorrere dal 1° marzo 1991, tutti coloro che, nel corso
dell'anno precedente, abbiano immesso al consumo nel mercato interno
prodotti petroliferi finiti, derivanti sia da lavorazione nelle
raffinerie nazionali, sia da importazioni, sono tenuti all'obbligo
della scorta di riserva delle seguenti categoria di prodotti:
a)
benzine per autoveicoli e carburanti per aerei (benzina per aerei,
carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina);
b)
gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante e carburanti
per motori di aviazione a reazione del tipo cherosene;
c)
oli combustibili.
2.
L'immissione al consumo è desunta dal verificarsi dei presupposti
per il pagamento dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta
di confine. Sono compresi i prodotti destinati ad usi esenti dall'imposta
di fabbricazione o dalla sovrimposta di confine.
3.
L'ammontare complessivo delle scorte di riserva delle categorie
di prodotti petroliferi di cui al comma 1 non può essere
inferiore a quello corrispondente a novanta giorni del consumo
nazionale delle stesse categorie di prodotti da calcolarsi con
riferimento all'anno precedente. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato istituisce con proprio decreto,
nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
un Comitato che assolverà il compito di gestire le scorte
di riserva di prodotti petroliferi, così come definite
dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n.
61. In tale Comitato dovranno essere rappresentati tutti gli operatori
titolari di concessione e gli importatori.
4.
Il Comitato di cui al comma 3 dovrà tener conto della distribuzione
geografica e, quindi, dell'immediato utilizzo delle scorte in
caso di calamità, nonchè di un'equa ripartizione
degli oneri e di una gestione economica del sistema con trasparenza
delle operazioni ed assicurare una giacenza di prodotti finiti
del 50 per cento dell'obbligo totale di scorta. I criteri di convertibilità
del rimanente 50 per cento delle scorte di prodotti finiti in
scorte di greggio o semilavorati sono definiti da parte del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto,
su proposta del Comitato. Nell'ambito delle competenze del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il decreto fisserà
altresì la struttura, i compiti specifici ed il regolamento
di funzionamento del Comitato. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento
in merito all'attività del Comitato.
5.
Il primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo
1986, n. 61, sono abrogati.
Titolo
III
NORME PER GLI AUTOPRODUTTORI E PER LE IMPRESE ELETTRICHE DEGLI
ENTI LOCALI
Art.
20 (Norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali)
1.
Il terzo capoverso del numero 6) dell'articolo 4 della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, è sostituito dai seguenti:
"E'
consentita alle imprese, con le modalità di cui ai due
successivi capoversi, la produzione di energia elettrica per uso
proprio o per la cessione all'Enel e, in caso di imprese costituite
in forma societaria, per uso delle società controllate,
della società controllante e delle società controllate
dalla medesima società controllante, con ammissione di
scambi e cessioni tra queste ultime.
Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza
l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di
cui al capoverso precedente, per i fini ivi previsti, attraverso
impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi
impianti, tenendo conto della compatibilità con le finalità
di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza
ad esigenze di natura economico-produttiva del collegamento tra
le società di cui al capoverso precedente, anche in relazione
ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi.
Tutta
la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota
consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel.
A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare
con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione
per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo
le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
in relazione alla possibilità tecnica delle suddette operazioni
ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel. I
prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel,
al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono
definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale
dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio
dei costi evitati".
2.
Sono altresì ammessi scambi e cessioni tra enti locali
e loro imprese, così come definite dall'articolo 22 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè tra società
con partecipazione di enti locali e/o delle loro suddette imprese.
3.
Restano valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
4.
Le forniture di energia elettrica previste all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165,
per le quantità e i prezzi di cui agli articoli 7 e 8 dello
stesso decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 2001. A quella
data, tali forniture verranno ridotte in misura progressivamente
decrescente, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge
7 agosto 1982, n. 529, nei successivi sei anni.
5.
L'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, è
sostituito dal seguente:
"Art.
10.
1. L'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la
produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole,
commerciali, artigianali, industriali, nonchè negli ospedali
e nelle case di cura, non sono soggetti all'autorizzazione prevista
dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni
e integrazioni, purchè siano effettuati nel rispetto delle
norme di sicurezza ed ambientali.
2. Non sono altresì soggetti all'autorizzazione prevista
dalla legge di cui al comma 1, e successive modificazioni e integrazioni,
l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti
di continuo, di potenza nominale non superiore a 500 kW, purchè
siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.
3. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli
impianti di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio
tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio".
6.
E' abrogato l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
4 febbraio 1963, n. 36, come modificato dall'articolo 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.
7.
I limiti del 70 per cento di cui al numero 6), dell'articolo 4
della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applicano dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
8.
Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel a norma dell'articolo
2, comma 2, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento
della durata delle concessioni idroelettriche è disposto,
su istanza del concessionario con decreto del Ministro dei lavori
pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentito l'Enel, semprechè non ostino
superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima
nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'articolo 3 della
suddetta legge. Tale durata massima si applica anche per le concessioni
prolungate a favore delle imprese degli enti locali ai sensi dell'articolo
8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102.
Art.
21 (Società commerciali e imprese elettriche degli enti
locali)
1.
Alle imprese elettriche degli enti locali che ne abbiano fatto
richiesta entro il termine previsto dall'articolo 4, n. 5) della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'Enel rilascia la concessione
di esercizio delle attività di produzione, trasporto, trasformazione,
distribuzione e vendita dell'energia elettrica sulla base di convenzioni
da stipularsi con riferimento ad una convenzione-quadro tra l'Enel
e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate.
2.
La convenzione-quadro e le convenzioni con le singole imprese
sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Lo stesso Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentite le parti, emana, con
proprio decreto, la convenzione-quadro qualora essa non sia stata
stipulata entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3.
Nella convenzione-quadro devono essere previsti i diritti e i
doveri delle parti, le modalità relative all'esercizio
dei poteri di coordinamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonchè le cause di decadenza
delle concessioni. La convenzione-quadro deve anche definire i
criteri destinati a regolare, in sede di convenzione con le singole
aziende, le cessioni, gli scambi ed i vettoriamenti, tra le imprese
concessionarie, dell'energia elettrica da esse prodotta.
4.
In mancanza di accordo tra l'Enel e le singole imprese, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti l'Enel e le aziende municipalizzate, dispone con proprio
decreto la convenzione di cui al presente articolo tra l'Enel
e le aziende municipalizzate che abbiano presentato nei termini
prescritti la relativa richiesta.
5.
In caso di non ottenimento della concessione per manifesta e comprovata
inidoneità dell'impresa ad espletare il servizio, che sarà
valutata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate,
nonchè nei casi di decadenza o di rinunzia, i beni e i
rapporti giuridici attinenti all'impresa sono trasferiti all'Enel
dalla data di emanazione del decreto ministeriale di trasferimento,
con le modalità e con gli indennizzi previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, intendendosi
tuttavia i valori riferiti alle risultanze dell'ultimo bilancio
approvato prima della emanazione del predetto decreto ministeriale.
6.
Per le imprese indennizzabili a stima, ai sensi del n. 4) dell'articolo
5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 3 della legge 1° luglio 1966, n. 509,
quando l'indennizzo non superi l'importo di un miliardo di lire;
in tal caso il pagamento dell'indennizzo è effettuato in
due semestralità.
7.
Con il rilascio della concessione le imprese elettriche degli
enti locali concorrono con l'Enel, nell'ambito del settore pubblico
dell'energia elettrica, al conseguimento dei fini di utilità
generale di cui all'articolo 1, della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, e successive modificazioni.
8.
Le concessioni di esercizio di attività elettriche già
rilasciate dall'Enel alla data di entrata in vigore della presente
legge saranno sostituite da nuove concessioni da rilasciarsi in
base a quanto previsto nel presente articolo.
9.
Tra l'Enel e gli enti locali o loro imprese possono essere costituiti
consorzi, oltre che società per azioni, per le finalità
e sotto l'osservanza delle condizioni e modalità, in quanto
applicabili, di cui all'articolo 34.
10.
Sono abrogati l'articolo 1, n. 5, e l'articolo 2, n. 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, l'articolo
4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e l'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n.
36.
11.
Le società, le aziende e gli enti che abbiano per oggetto
anche la distribuzione di energia elettrica devono sottoporre
a società di revisione i rispettivi bilanci redatti conformemente
al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, in sostituzione dei modelli
allegati alla legge 4 marzo 1958, n. 191, e devono trasmetterli
entro trenta giorni dall'approvazione alle regioni nel cui territorio
insistono le reti di distribuzione, che li inviano, entro i successivi
novanta giorni, corredati da una propria relazione, al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini dell'applicazione
degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191.
12.
Per i bilanci riferiti agli esercizi anteriori alla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 11, le società, le
aziende e gli enti di cui al medesimo comma 11 ed il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove non vi abbiano
già provveduto, non sono più tenuti agli adempimenti
previsti dalla legge 4 marzo 1958, n. 191.
Art.
22 (Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica
a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate)
1.
La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano
fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate, ai sensi
della normativa vigente, e in particolare la produzione di energia
elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore, non
è soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'articolo
1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni
e integrazioni, e alle autorizzazioni previste dalla normativa
emanata in materia di nazionalizzazione di energia elettrica.
2.
I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti
di cui al comma 1 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico
delle imposte di fabbricazione competente per territorio.
3.
L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui
al presente articolo è ceduta all'Enel e alle imprese produttrici
e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre
1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio
1982, n. 308.
4.
La cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi e il vettoriamento
dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente
articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'Enel in conformità
ad una convenzione tipo, approvata dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni, che terrà
conto del necessario coordinamento dei programmi realizzativi
nel settore elettrico nei diversi ambiti territoriali.
5.
I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel,
al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono
definiti dal CIP entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno
biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso
di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche
di cui al comma 1. Nel caso di impianti che utilizzano fonti energetiche
assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresì
le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità.
6.
E' abrogato l'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.
7.
Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e
3 della legge 31 ottobre 1966, n. 940, gli impianti di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi
della normativa vigente con potenza non superiore a 20 kW vengono
esclusi dal pagamento dell'imposta e dalla categoria di officina
elettrica, in caso di funzionamento in servizio separato rispetto
alla rete pubblica.
Art.
23 (Circolazione dell'energia elettrica prodotta da impianti di
produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e
assimilate)
1.
Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo
22, oltre agli usi previsti dal terzo capoverso del n. 6) dell'articolo
4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come sostituito dal comma
1 dell'articolo 20, è consentita la libera circolazione
all'interno di consorzi e società consortili fra imprese
e fra dette imprese, consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo
industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, aziende speciali degli enti locali e società
concessionarie di pubblici servizi dagli stessi assunti, limitatamente
ad esigenze di autoproduzione, ovvero aziende di cui al regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, recante: "Approvazione
del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici
servizi da parte dei comuni e delle province", previa autorizzazione
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
rilasciabile sulla base di criteri di economicità e di
valutazione delle esigenze produttive.
2.
Qualora il calore prodotto in cogenerazione sia ceduto a reti
pubbliche di riscaldamento, le relative convenzioni devono essere
stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni.
3.
Il CIP determina i prezzi massimi del calore prodotto in cogenerazione
da cedere, secondo quanto previsto dal comma 2, tenendo conto
dei costi del combustibile, del tipo e delle caratteristiche delle
utenze.
Art.
24 (Diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche)
1.
Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi
dell'articolo 4, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni
per le quali l'Enel abbia manifestato la volontà di non
avvalersi della facoltà di subingresso di cui al combinato
disposto del terzo comma dell'articolo 25 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto
comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
18 marzo 1965, n. 342, a condizione che abbiano eseguito le variazioni
di cui al secondo comma dell'articolo 49 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2.
Restano salve le competenze delle province autonome di Trento
e di Bolzano previste dal testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e dalle relative norme di attuazione.
3.
E' abrogato l'articolo 17 della legge 29 maggio 1982, n. 308.
4.
Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel, ai sensi dell'articolo
2, commi primo, secondo e terzo, della legge 7 agosto 1982, n.
529, ad avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1,
comma primo, della legge stessa, e di conseguente prolungamento
delle concessioni, le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione,
principali ed accessorie, i canali adduttori delle acque, le condotte
forzate e di scarico restano in proprietà delle imprese
elettriche degli enti locali e delle imprese autoproduttrici di
energia elettrica titolari delle relative concessioni di derivazione
idroelettrica sino al nuovo termine che sarà assegnato
all'utenza.
5.
Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n.
529, si applica, oltre ai soggetti indicati nel primo comma del
medesimo articolo, anche alle imprese autoproduttrici.
6.
Nei casi di rinuncia dell'Enel ai sensi dell'articolo 8, comma
4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, il prolungamento della durata
della concessione è disposto su istanza del concessionario
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Enel,
per un periodo massimo di trenta anni.
7.
Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi
dell'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308,
possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni
di piccole derivazioni d'acqua per impianti idroelettrici di cui
all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni.
Titolo
IV
DISPOSIZIONI FISCALI
Art.
25 (Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti
petroliferi)
1.
L'articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art.
12.
1. Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi
ed il pagamento dei diritti doganali all'importazione dei prodotti
di cui alle voci 27.09, 27.10, 27.11, escluso il gas metano, 27.12
e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali possono essere
dilazionati, senza pagamento di interessi, per un periodo non
superiore a trenta giorni.
2. La disposizione del comma 1 ha effetto fino al 31 dicembre
1996.
3. In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione
dilazionata ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni
dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 393, e l'interesse
di mora previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio
1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
1978, n. 388, e successive modificazioni".
2.
La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge
30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 novembre 1982, n. 873, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, ha effetto a decorrere dal mese successivo
a quello di entrata in vigore della presente legge.
3.
Nei casi di cumulo del pagamento differito di cui al comma 1 con
il pagamento periodico dei diritti doganali previsto dall'articolo
78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e successive modificazioni, la dilazione totale non
può comunque superare i trenta giorni.
4.
Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
"Per
il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri
diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse
del 18 per cento annuo commisurato all'importo dei diritti stessi.
L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data
in cui il credito è divenuto esigibile".
5.
L'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"Art.
93. 1. In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente
corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in deposito
dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la
ragione del deposito, spetta al contribuente sui relativi importi
l'interesse nella misura prevista al primo comma dell'articolo
86, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in
cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso
o di restituzione".
Art.
26 (Aliquote della produzione corrisposte allo Stato)
1.
I titolari di concessione di coltivazione, a decorrere dal 1°
gennaio 1990, sono esonerati per un triennio e, previa eventuale
conferma ai sensi del comma 9 del presente articolo, fino al 31
dicembre 1996 dalla corresponsione allo Stato dell'aliquota del
prodotto della coltivazione prevista dagli articoli 33 e 66 della
legge 21 luglio 1967, n. 613, purchè gli importi corrispondenti
al valore delle aliquote siano investiti nella prospezione non
esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi
nel territorio nazionale, nel mare territoriale o nella piattaforma
continentale. Sono confermati per le regioni a statuto speciale
i benefici di cui all'articolo 54 della legge 21 luglio 1967,
n. 613.
2.
L'esonero compete fino alla concorrenza del 30 per cento del costo
delle attività previste nel comma 1 ed è cumulabile
con le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 27.
3.
Per ottenere l'esonero previsto nel comma 1, i titolari di concessione
di coltivazione devono farne richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno
cui si riferiscono le aliquote, corredandola con un progetto di
massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e
di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento
delle stesse.
4.
L'esonero è concesso dalla sezione dell'ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi competente per territorio sulla
base del progetto presentato.
5.
Le operazioni per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi
devono essere iniziate nello stesso anno cui si riferiscono le
aliquote non corrisposte e completate entro i cinque anni successivi.
6.
La data di inizio e di ultimazione dei lavori nonchè l'ammontare
dei costi sostenuti sono accertati dall'ufficio nazionale minerario
per gli idrocarburi attraverso i propri uffici periferici.
7.
Qualora risulti che l'attività programmata non sia stata
iniziata ed espletata nei termini di cui al comma 6, ovvero che
a fronte dei costi sostenuti competa un minore esonero, si fa
luogo entro sei mesi dalla scadenza dei predetti terminali al
recupero del valore corrispondente alle aliquote non corrisposte,
determinato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della
legge 21 luglio 1967, n. 613, maggiorato di un interesse pari
alla misura del tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'esonero,
aumentato di quattro punti.
8.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il CIPE con propria delibera stabilisce i criteri per la
verifica della persistenza delle attuali condizioni del mercato
del greggio al fine della conferma della esenzione di cui al comma
1.
9.
La verifica di cui al comma 8, è effettuata dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni due anni
a decorrere dal 30 giugno del terzo anno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale conferma
dell'esenzione è disposta con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
delle finanze.
Art.
27 (Proroga di esenzione dall'ILOR)
1.
L'esenzione di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio
1967, n. 613, ed all'articolo 40, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo
prorogata fino al 31 dicembre 1989 dall'articolo 20 della legge
10 febbraio 1989, n. 48, è ulteriormente prorogata fino
al 31 dicembre 1995.
Art.
28 (Aliquota IVA per l'allacciamento alle reti di teleriscaldamento)
1.
Fino al 31 dicembre 1996 l'aliquota IVA da corrispondere da parte
degli utenti per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento realizzate
in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio
energetico è stabilita nella misura del 4 per cento.
Art.
29 (Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici)
1.
Il reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di
civile abitazione possedute dalle persone fisiche e dagli enti
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, diverse da quelle di
cui all'articolo 40 del predetto testo unico, per le quali vengono
posti in essere interventi, non assistiti da contribuzione diretta
o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare
il contenimento dei consumi energetici in conformità alle
vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici
negli edifici, è diminuito, ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, fino alla concorrenza del reddito stesso, escluse
le maggiorazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 del predetto
testo unico, per il periodo di imposta in cui è stato eseguito
il pagamento a saldo e per quello successivo, di una quota pari
al 25 per cento, per ciascun periodo di imposta, della spesa sostenuta
dal possessore del reddito in proporzione alla quota di possesso
e rimasta effettivamente a suo carico. La riduzione si applica
per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non
oltre il 31 dicembre 1994.
2.
I tipi di opere e i relativi criteri di realizzazione atti al
contenimento dei consumi energetici sono determinati con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro delle finanze.
3.
L'avvenuta realizzazione dell'opera e il sostenimento della relativa
spesa devono essere comprovati da idonee documentazioni, da allegare
alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta
da cui si applica la riduzione. Con il decreto di cui al comma
2 sono stabilite anche le caratteristiche e le modalità
di rilascio della documentazione occorrente.
Il
decreto per l'applicazione di questo articolo è il D.M.
Industria del 15.02.1992
Art.
30 (Accordi e contratti di programma)
1.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, stipula con l'Enel e la Confederazione italiana servizi
pubblici degli enti locali (CISPEL), sentite la associazioni di
tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, un contratto
di programma che preveda, tra l'altro, l'estensione progressiva
delle tariffe multiorarie alle utenze. Il CIP nella determinazione
e nell'aggiornamento delle tariffe elettriche tiene conto delle
iniziative previste dal contratto di programma.
2.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, stipula con il Comitato nazionale per la ricerca e per
lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative
(ENEA) e le regioni un accordo di programma, di durata decennale,
che preveda:
a)
l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni
relative all'uso razionale dell'energia e alla diffusione delle
fonti rinnovabili;
b)
la promozione di interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia
e di impiego delle fonti rinnovabili, anche in associazione con
altri enti o imprese;
c)
l'attivazione della domanda potenziale diffusa di risparmio energetico
raccordandola con le caratteristiche dell'offerta;
d)
lo svolgimento e la promozione di attività di raccolta,
elaborazione e diffusione delle informazioni, nonchè di
formazione e assistenza tecnica degli utenti.
3.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio-dipartimento
per l'informazione e l'editoria e con gli enti energetici stipula
con la RAI e la Federazione italiana editori giornali un contratto
di programma, di durata quinquennale che preveda:
a)
la diffusione periodica di informazioni riguardanti il risparmio
energetico e l'uso razionale dell'energia presso i cittadini e
i consumatori finali, nonchè presso il corpo docente e
gli allievi delle scuole medie secondarie superiori;
b)
il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori, degli utenti,
degli amministratori di immobili, dei tecnici installatori e manutentori,
delle imprese del settore e di tutti quei soggetti coinvolti nei
cicli di utilizzazione dell'energia;
c)
la diffusione di informazioni riguardanti, in modo particolare,
le caratteristiche e le prestazioni delle apparecchiature domestiche
al fine di promuovere l'utilizzazione di quelle a basso consumo
di energia.
4.
Il CIP nelle deliberazioni di propria competenza nel settore dell'informazione
tiene conto dei contenuti del contratto di programma di cui al
comma 3.
Art.
31 (Istituzione del marchio "Risparmio energetico")
1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
al fine dell'istituzione di un marchio di "Risparmio energetico",
l'Enea individua le caratteristiche per la definizione degli apparecchi
domestici nonchè dei sistemi e dispositivi di illuminazione
ad alto rendimento, sulla base di normative tecniche UNI-CEI e
tenendo conto dei migliori rendimenti relativi al consumo di energia
elettrica disponibili nell'ambito della CEE e le comunica al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
su indicazione dell'Enea, alla conclusione dello studio di cui
al comma 1, entro centoventi giorni definisce con proprio decreto
le caratteristiche degli apparecchi e dei sistemi e dispositivi
di cui al comma 1, le procedure e le modalità tecniche
per il rilascio del marchio "Risparmio energetico" e
la relativa apposizione mediante etichettatura, anche in relazione
a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio n. 79/530/CEE
recepita con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto
1982, n. 783 e dalla direttiva del Consiglio n. 79/531/CEE recepita
con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 784. Con lo stesso decreto saranno definite le informazioni
per un uso razionale dell'energia e per una diminuzione dei consumi
riguardanti l'utilizzazione dell'apparecchio e dei dispositivi,
che dovranno essere contenute nel libretto di istruzioni o nei
fogli illustrativi a cura del costruttore, dell'importatore e
del distributore.
4.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato coordina
e indirizza, avvalendosi per l'attuazione dell'Enel e delle imprese
elettriche degli enti locali così come definite dall'articolo
22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, una campagna informativa
al fine di evidenziare le caratteristiche degli apparecchi e dispositivi
di cui al comma 1 dotati del marchio di "Risparmio energetico"
e per promuoverne l'utilizzazione presso i consumatori e i cittadini.
5.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
avvalendosi dell'Istituto italiano per il marchio di qualità
(IMQ), del Comitato elettrotecnico italiano e dell'Enea, effettua
controlli a campione sugli apparecchi e dispositivi domestici
posti in vendita con il marchio di "Risparmio energetico"
al fine di verificare la rispondenza del marchio alle reali caratteristiche
e prestazioni dell'apparecchio. I controlli possono essere eseguiti
anche a seguito di richieste delle associazioni di tutela dell'ambiente
e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
Art.
32 (Canone per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico)
1.
A decorrere dal 1° gennaio 1990 è aumentato del 30
per cento il canone annuo per le concessioni di derivazioni ad
uso idroelettrico, già fissato dall'articolo 10, primo
comma, lettera e), del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.
2.
All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
n. 165, sono soppresse le parole: "delle grandi derivazioni
ad uso idroelettrico".
Titolo
V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art.
33 (Copertura finanziaria)
1.
Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente
legge, valutate in lire 115 miliardi per l'anno 1990, in lire
355 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 400 miliardi per ciascuno
degli anni dal 1992 al 1997, si provvede mediante utilizzo di
una quota di pari importo del gettito del sovrapprezzo di cui
alla deliberazione del CIP del 21 dicembre 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1988, che, ferma restando
l'esigenza di assicurare il conseguimento degli obiettivi ivi
considerati, viene conseguentemente applicato per un periodo di
pari durata.
2.
Il CIP dispone la reintegrazione all'Enel e alle imprese appaltatrici
dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari degli
oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione e interruzione
definitiva dei lavori delle predette centrali, secondo le modalità
della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1989, e della deliberazione
del CIP del 24 maggio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 122 del 27 maggio 1989.
3.
La Cassa di conguaglio per il settore elettrico effettua, entro
il 30 novembre di ciascun anno, a favore dell'entrata del bilancio
dello Stato, il versamento degli importi indicati al comma 1,
salvo conguaglio da effettuare nell'anno successivo in relazione
all'effettivo importo delle minori entrate, accertato con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro.
4.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
34 (Promozione e partecipazione a società da parte dell'Enel)
1.
Il settimo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643, già sostituito dalla legge 18 dicembre 1973, n.
856, è sostituito dai seguenti:
"L'Enel,
previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, può promuovere, in Italia e all'estero,
la costituzione di società per azioni o assumervi partecipazioni,
qualora esse abbiano per oggetto il compimento di attività
riconducibili ai fini propri dell'ente.
Gli
atti costitutivi e gli statuti delle società di cui al
settimo comma, nonchè le eventuali modifiche degli stessi,
dovranno prevedere l'esercizio, da parte dell'Enel, delle facoltà
di cui all'articolo 2458 del codice civile e, da parte del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della vigilanza
di cui al secondo comma".
Art.
35 (Disposizioni finali)
1.
Restano ferme tutte le competenze e le procedure stabilite dall'ordinamento
vigente in materia di tutela ambientale ed igienico-sanitaria
per le attività e per gli impianti previsti dalla presente
legge.