Legge
9 gennaio 1991, n. 10 da www.autorita.energia.it
"Norme
per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia"
(s.
o. alla G.U. 16 gennaio 1991, n. 13) TITOLO
I
Art.
1.
(Finalità
ed ambito di applicazione)
1. Al
fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di
ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità
ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio
reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo
favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica
della Comunità economica europea, l'uso razionale dell'energia,
il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo
di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia,
la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi,
una più rapida sostituzione degli impianti in particolare
nei settori a più elevata intensità energetica, anche
attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di
sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
2.
La politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle
materie prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche
dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato
delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento
dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia,
allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione
delle materie prime energetiche di importazione.
3.
Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili
di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica,
le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione
dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono
considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti
rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione
combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore
recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti
elettrici e da processi industriali, nonchè le altre forme
di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti
ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione
e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro
edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici
resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge
31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988,
n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
n.475.
4.
L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è
considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità
e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili
e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
Art.
2.
(Coordinamento
degli interventi)
1.
Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e
al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il
Ministro dell'ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e successivamente con cadenza almeno triennale,
direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di
intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca,
dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del
recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e
del contenimento dei consumi energetici.
Art.
3.
(Accordo
di programma)
1.
Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di
cui all'articolo 1, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato provvede a stipulare con l'ENEA un accordo
di programma, con validità triennale, ove sono stabiliti
gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa
dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo
non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla
presente legge.
Art.
4.
(Norme
attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive)
1.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'ENEA, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate
norme che, anche nel quadro delle indicazioni e delle priorità
della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni
ed integrazioni, definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi
e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonchè
per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione
degli edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento degli
obiettivi di cui all'articolo 1 e al titolo II. Tali norme sono
aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due anni.
2.
Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli
obiettivi di cui all'articolo 1, emana con decreto la normativa
tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio delle
autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di finanziamenti
e contributi per la realizzazione di opere pubbliche.
3.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme
per definire i criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione
degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che
facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo
1.
4.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè
le associazioni di categoria interessate e le associazioni di
istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia,
sono emanate norme per il contenimento dei consumi di energia,
riguardanti in particolare progettazione, installazione, esercizio
e manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione
delle zone climatiche;
durata
giornaliera di attivazione nonchè periodi di accensione
degli impianti termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti
degli edifici durante il funzionamento degli impianti termici;
rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di trasporto,
di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di
favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e
privati per le finalità di cui all'articolo 1.
5.
Per le finalità di cui all'articolo 1, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dei trasporti, sono
emanate norme per il contenimento dei consumi energetici in materia
di reti e di infrastrutture relative ai trasporti nonchè
ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato.
6.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti i Ministri interessati, può emanare norme specifiche,
efficaci anche solo per periodi limitati, dirette ad assicurare
il contenimento dei consumi energetici.
7.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono emanate norme idonee a rendere apprezzabile
il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia
e dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei criteri di
aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti
per la fornitura di beni o servizi per conto della pubblica amministrazione,
degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti
di previdenza e di assicurazione. Tale normativa è inserita
di diritto nella normativa che disciplina le gare d'appalto e
nei capitolati relativi.
Art.
5.
(Piani
regionali)
1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini che in relazione
alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza,
alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al
risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri
vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai
fini della fattibilità degli interventi di uso razionale
dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
2.
D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini
di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono
rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso
delle fonti rinnovabili di energia.
3.
I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:
a)il
bilancio energetico regionale o provinciale;
b)
l'individuazione dei bacini energetici territoriali;
c)
la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
d)
l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione
di nuovi impianti di produzione di energia;
e)la
destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità
relativo alla quantità percentuale e assoluta di energia
risparmiata, per gli interventi, di risparmio energetico;
f)
la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;
g)le
procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti
per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per
impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo,
terziario, civile e residenziale, nonchè per gli impianti
idroelettrici.
4.
In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome
di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei
termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, che provvede con proprio decreto
su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti locali interessati.
5.
I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942,
n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni
con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere
uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle
fonti rinnovabili di energia.
Art.
6.
(Teleriscaldamento)
1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione
di impianti e di reti di teleriscaldamento nonchè i limiti
ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le
aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti
di previdenza e di assicurazione, devono privilegiare il ricorso
all'allaccio a reti di teleriscaldamento qualora propri immobili
rientrino in tali aree.
Art.
7.
(Norme
per le imprese elettriche minori)
1.
Il limite stabilito dall'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre
1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio
1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e distributrici
a condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita
entro i confini territoriali dei comuni già serviti dalle
medesime imprese produttrici e distributrici alla data di entrata
in vigore della presente legge.
2.
La produzione di energia elettrica delle medesime imprese produttrici
e distributrici mediante le fonti rinnovabili di energia di cui
all'articolo 1, comma 3, resta disciplinata dalle disposizioni
legislative vigenti per i relativi impianti.
3.
Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della
Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce entro ogni
anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese
produttrici e distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno
in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere
a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici
e distributrici.
4.
Il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto
al bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici
di cui al comma 1 qualora intervengano variazioni nei costi dei
combustibili e/o del personale che modifichino in modo significativo
i costi di esercizio per l'anno in corso delle medesime imprese
produttrici e distributrici.
Art.
8.
(Contributi
in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili
di energia nell'edilizia)
1.
Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a
ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento dell'efficienza
energetica, l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo
1, nella climatizzazione e nella illuminazione degli ambienti,
anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico,
sportivo ed agricolo, nell'illuminazione stradale, nonchè
nella produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria
nelle abitazioni adibite ad uso civile e ad uso industriale, artigianale,
commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, possono essere concessi
contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento
e nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento
ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:
a)
coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio
di energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo
le regole tecniche di cui all'allegata tabella A;
b)
installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento,
che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato
con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici
di nuova costruzione sia in quelli esistenti;
c)
installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o
acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili
di energia che consentano la copertura almeno del 30 per cento
del fabbisogno termico dell'impianto in cui è attuato l'intervento
nell'ambito delle disposizioni del titolo II;
d)
installazione di apparecchiature per la produzione combinata di
energia elettrica e di calore;
e)
installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica; per tali interventi il contributo può essere
elevato fino all'80 per cento;
f)
installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione
differenziata dei consumi di calore nonchè di calore e
acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare, di sistemi
telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di
climatizzazione nonchè trasformazione di impianti centralizzati
o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;
g)
trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti
unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua
calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della
temperatura, inseriti in edifici composti da più unità
immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità
immobiliari, escluse quelle situate nelle aree individuate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell'articolo 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento;
h)
installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche
nelle aree esterne.
2.
Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani
di interventi compresi tra quelli di cui al comma 1 si applica
l'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Art.
9.
(Competenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)
1.
La concessione e la erogazione dei contributi previsti dagli articoli
8, 10 e 13 è delegata alle regioni e province autonome
di Trento e di Bolzano.
2.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito il Ministro del tesoro, emana, con proprio decreto, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le direttive per uniformare i criteri di valutazione delle domande,
le procedure e le modalità di concessione e di erogazione
dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano tengono conto nell'istruttoria di propria competenza
dei tempi di realizzazione delle singole iniziative, dei consumi
di energia preesistenti, dei benefici energetici attesi, della
quantità di energia primaria risparmiata per unità
di capitale investito, nonché: per gli interventi di cui
all'articolo 8, della tipologia degli edifici e dei soggetti beneficiari
dei contributi con priorità per gli interventi integrati;
per gli interventi di cui all'articolo 10, dell'obsolescenza degli
impianti e dell'utilizzo energetico dei rifiuti; per gli interventi
di cui all'articolo 13, della tipologia delle unità produttive
e delle potenziali risorse energetiche del territorio.
3.
Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano inoltrano al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato apposita richiesta di fondi documentata
sulla base delle domande effettivamente pervenute e favorevolmente
istruite.
4.
Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano pervenute entro il termine di cui al comma
3, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
propone entro trenta giorni al CIPE, che provvede entro i successivi
trenta giorni, la ripartizione tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano dei fondi in relazione a ciascuno degli
interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13.
5.
I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante
appositi atti di concessione dei contributi entro centoventi giorni
dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non hanno
fornito la documentazione relativa agli atti di impegno entro
i trenta giorni successivi, vengono destinati dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ad
iniziative inevase dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione
già adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.
6.
Per il primo anno di applicazione della presente legge il termine
di cui al comma 3 è fissato al novantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della stessa e la nuova ripartizione
dei fondi residui di cui al comma 5 riguarda anche eventuali fondi
residui trasferiti alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano per le medesime finalità sulla base della
normativa previgente la presente legge e non impegnati entro il
termine di centoventi giorni di cui al medesimo comma 5.
7.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi
anche dell'ENEA ai sensi dell'articolo 16, comma 3, provvedono
ad accertare l'effettivo conseguimento del risparmio energetico,
attraverso idonei strumenti di verifica con metodo a campione
e/o secondo criteri di priorità. In caso di esito negativo
delle verifiche le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano ne danno informazione immediata al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e provvedono all'immediata revoca
totale o parziale dei contributi concessi ed al recupero degli
importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al
tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di
pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del testo
unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva
per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli
altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici
servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto
14 aprile 1910, n. 639. Le somme recuperate sono annualmente ripartite
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con
le modalità di cui al comma 4.
8.
Per i pareri delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano previsti dalla presente legge, decorso il termine
per l'emanazione dell'atto cui il parere è preordinato,
l'autorità competente può provvedere anche in assenza
dello stesso.
Art.
10
(Contributi
per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale,
artigianale e terziario)
1.
Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 nei
settori industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione
dei prodotti possono essere concessi contributi in conto capitale
fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata, per
realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti,
nonchè mezzi per il trasporto fluviale di merci.
2.
Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti
con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt
elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo
che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti
rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine
e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri
combustibili.
Art.
11.
(Norme
per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili
di energia o assimilate)
1.
Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle
province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente
sia tramite loro aziende e società, nonchè alle
imprese di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982,
n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi
degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti
tra imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e/o
altri enti pubblici, possono essere concessi contributi in conto
capitale per studi di fattibilità tecnico-economica per
progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di
produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia
derivante dalla cogenerazione, nonchè per iniziative aventi
le finalità di cui all'articolo 1 e le caratteristiche
di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo, escluse le iniziative
di cui agli articoli 12 e 14.
2.
Il contributo di cui al comma 1 è concesso con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei trasporti,
nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista
sino ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di
fattibilità tecnico-economica e di lire trecento milioni
per i progetti esecutivi purchè lo studio sia effettuato
secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche
minime:
a)
potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici;
b)
potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno
il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza.
3.
Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere concessi
contributi in conto capitale per la realizzazione o la modifica
di impianti con potenza uguale o superiore a dieci megawatt termici
o a tre megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o al
ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso
l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento
di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi
con altri combustibili. Il limite suddetto non si applica nel
caso di realizzazione di nuovi impianti, quando ciò deriva
da progetti di intervento unitari e coordinati a livello di polo
industriale, di consorzi e forme associative di impresa.
4.
Il contributo di cui al comma 3 è concesso e liquidato
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
nel limite massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa
al contributo preventivata e documentata, elevabile al 40 per
cento nel caso di impianti di cogenerazione e per gli impianti
di cui all'articolo 6.
5.
La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata
del progetto esecutivo.
6.
L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico
che ostino, deve includere nei progetti per la costruzione di
nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per
la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche
al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento
con la rete di distribuzione del calore.
7.
La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili
ai sensi dell'articolo 6, da parte di aziende municipalizzate,
di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici
ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano il
calore dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche
nonchè il calore recuperabile da processi industriali possono
usufruire di contributi in conto capitale fino al 50 per cento
del relativo costo. L'ENEL è tenuto a fornire la necessaria
assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi
con diritto di rimborso degli oneri sostenuti.
8.
I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Art.
12.
(Progetti
dimostrativi)
1.
Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi
di imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi
in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di impianti
con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali
e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia
e/o combustibili non tradizionali ovvero sviluppino prototipi
a basso consumo specifico ovvero nuove tecnologie di combustione,
di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento
delle ceneri, nonchè iniziative utilizzanti combustibili
non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturita'
commerciale e di esercizio. Sono ammessi altresì ai contributi
sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine
solare finalizzati a migliorare la qualita' dell'ambiente e, in
particolare, la potabilizzazione dell'acqua.
2.
Il contributo di cui al comma 1 e' concesso, nel limite del 50
per cento della spesa ammissibile preventivata, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
delibera del CIPE.
Art.
13.
(Incentivi
alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel
settore agricolo)
1.
Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1 nel
settore agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole
singole o asso ciate, a consorzi di imprese agricole, ovvero a
societa' che offrono e gestiscono il servizio-calore, che prevedano
la partecipazione dell'ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o
di altri enti pubblici, contributi in conto capitale per la realizzazione
di impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a
tre megawatt elettrici per la produzione o il recupero di energia
termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia,
nella misura massima del 55 per cento della spesa ammessa, elevabile
al 65 per cento per le cooperative.
2.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono
con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e
dei coltivatori accordi tesi all'individuazione di soggetti e
strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale
dell'energia nel settore agricolo.
Art.
14.
(Derivazioni
di acqua. Contributi per la riattivazione e per la costruzione
di nuovi impianti)
1.
Ai soggetti che producono energia elettrica per destinarla ad
usi propri o per cederla in tutto o in parte all'ENEL e/o alle
imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n.
8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo
18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, alle condizioni previste
dalligente normativa, nonchè alle predette imprese produttrici
e distributrici, possono essere concessi contributi in conto capitale
per iniziative:
a)
di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni
rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima della data
di entrata in vigore della presente legge;
b)
di costruzione di nuovi impianti nonchè di potenziamento
di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di derivazioni
di acqua.
2.
L'articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, non si applica
quando l'energia elettrica acquistata proviene dalle fonti rinnovabili
di energia di cui all'articolo 1, comma 3.
3.
La domanda di ammissione al contributo di cui al comma 1, corredata
dagli elementi tecnico-economici, dal piano finanziario, dal piano
di manutenzione e di esercizio, nonchè da ogni elemento
relativo agli eventuali atti di competenza regionale o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, ivi comprese le valutazioni ambientali,
è presentata al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, alla regione o alla provincia autonoma di
Trento o di Bolzano a seconda della competenza dell'impianto.
4.
I contributi di cui al comma 1, per gli impianti di propria competenza,
previa istruttoria tecnico-economica espletata dall'ENEL, sono
concessi ed erogati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, nella misura massima del 30 per
cento della spesa ammissibile documentata.
Art.
15.
(Locazione
finanziaria)
1.
I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono
concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria,
effettuate da società iscritte nell'albo istituito presso
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione
dell'articolo 9, comma 13, della legge 1 marzo 1986, n. 64.
2.
Le procedure e le modatà di concessione ed erogazione dei
contributi di cui al comma 1, nonchè le modalità
di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati,
saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e le società di cui al comma 1.
Art.
16.
(Attuazione
della legge)
1.
Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano 1. Le regioni emanano, ai sensi dell'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione della
presente legge.
2.
Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento
e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei
consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse
le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere
nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive del
CIPE.
3.
Su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento
e di Bolzano l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'ENEA,
il CNR e le università degli studi, in base ad apposite
convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali,
assistono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nell'attuazione della presente legge. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati,
possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti
di loro competenza previsti dalla presente legge.
Art.
17.
(Cumulo
di contributi e casi di revoca)
1.
I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono
cumula- bili con altre incentivazioni eventualmente previste da
altre leggi a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per
cento dell'investimento complessivo.
2.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di intesa con il Ministro del tesoro può promuovere, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite convenzioni
con istituti di credito, istituti e società finanziari
al fine di facilitare l'accesso al credito per la realizzazione
delle iniziative agevolate ai sensi della presente legge.
3.
Nell'ambito delle proprie competenze e su richiesta del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ENEA, effettua
verifiche a campione e/o secondo criteri di priorità circa
l'effettiva e completa realizzazione delle iniziative di risparmio
energetico agevolate ai sensi degli articoli 11, 12 e 14. In caso
di esito negativo delle verifiche l'ENEA dà immediata comunicazione
al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che
provvede alla revoca parziale o totale dei contributi ed al recupero
degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari
al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo
di pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del
testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura
coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato
e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico
e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato dal
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art.
18.
(Modalità
di concessione ed erogazione dei contributi.)
1.
Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalità
di con- cessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste
per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti
esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio
e di corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonchè
i criteri di valutazione delle domande di finanziamento sono fissati
con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2.
Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le
spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste
dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n.
130. Agli adempimenti necessari per consentire l'utilizzo di tali
facoltà, si provvede in conformità a quanto disposto
dall'articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n.
130, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3.
Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono essere
concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie
bancarie ed assicurative emesse da istituti all'uopo autorizzati,
con le modalità ed entro i limiti, fissati con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.
19.
(Responsabile
per la conservazione e l'uso razionale dell'energia)
1.
Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori
industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente
hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a
10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale
ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli
altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile
per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
2.
La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti
dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari
dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i
dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.
3.
I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro
necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano
la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei
parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono
i dati energetici di cui al comma 2.
4.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di
diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate
in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5.
Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base
di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome
di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali
sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento
dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente
programmi di diagnosi energetica.
Art.
20.
(Relazione
annuale al Parlamento)
1.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo
stato di attuazione della presente legge, tenendo conto delle
relazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano debbono inviare al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato entro il mese di febbraio del medesimo anno,
sugli adempimenti di rispettiva competenza, in modo particolare
con riferimento agli obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi
piani energetici.
2.
Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra
i risultati conseguiti e i programmi predisposti dall'ENEA per
l'attuazione dell'articolo 3.
Art.
21.
(Disposizioni
transitorie)
1.
Alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste
dalla presente legge sono ammesse anche le istanze presentate
ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni,
e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, per iniziative rientranti
fra quelle previste dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che
non siano ancora state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento
o di rigetto.
2.
Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione
delle agevolazioni resta di competenza dell'amministrazione cui
sono state presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n.
308, e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 445.
Art.
22.
(Riorganizzazione
della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie
di base)
1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la
funzione pubblica, si prov- vede alla ristrutturazione ed al potenziamento
della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie
di base del Ministero dell'indu- stria, del commercio e dell'artigianato.
Si applicano, salvo quanto espressamente previsto dalla presente
disposizione, le norme di cui all'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per le successive modifiche
dell'ordinamento della medesima Direzione generale. A tal fine
le relative dotazioni organiche sono aumentate, per quanto riguarda
le qualifiche dirigenziali di non più di undici unità
con specifica professionalità tecnica nel settore energetico,
e per il restante personale di non più di novanta unità,
secondo la seguente articolazione:
a)
n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro
C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n.748;
b)
n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro
C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n.748;
c)
n. 10 posti di VIII livello;
d)
n. 20 posti di VII livello;
e)
n. 20 posti di VI livello;
f)
n. 10 posti di V livello;
g)
n. 10 posti di IV livello;
h)
n. 10 posti di III livello;
i)
n. 10 posti di II livello.
2.
Con il decreto di cui al comma 1 può essere altresì
prevista presso la Direzione generale delle fonti di energia e
delle industrie di base la costituzione di un'apposita segreteria
tecnico-operativa, costituita da non più di dieci esperti
con incarico quinquennale rinnovabile per non più di una
volta scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di
società di capitale - con esclusione delle imprese private
- specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici
e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
trattamento economico degli esperti di cui al presente comma è
determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura
non inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione
o l'impresa di appartenenza.
I
dipendenti pubblici sono collocati fuori luogo per l'intera durata
dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti.
3.
Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali,
alle assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche
di cui al comma 1 può procedersi a decorrere dal 1 gennaio
1991, e solo dopo aver attuato le procedure di mobilità
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, ed alla legge
29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni,
o comunque dopo novanta giorni dall'avvio di dette procedure.
Nel biennio 1991-1992 può procedersi a tali assunzioni
esclusivamente nel limite annuo del 25 per cento e complessivo
del 33 per cento dei relativi posti, restando comunque i posti
residui riservati per l'intero biennio alla copertura mediante
le predette procedure di mobilità.
4.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato
in lire 200 milioni per l'anno 1990, in lire 1.000 milioni per
l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1992, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990,
all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni per
ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni dell'accantonamento
"Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale"
e, quanto a lire 200 milioni per l'anno 1990, a lire 600 milioni
per l'anno 1991 e a lire 1.400 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento
"Automazione del Ministero dell'industria".
Art.
23.
(Abrogazione
espressa di norme e utilizzazione di fondi residui.)
1.
Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono abrogati.
2.
Le somme destinate ad incentivare gli interventi di cui alla legge
29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, ivi comprese
quelle di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito
con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonchè
quelle di cui all'articolo 15, comma 37, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, che alla data di entrata
in vigore della presente legge non sono state ancora trasferite
alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano o
non sono state ancora formalmente impegnate dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato per gli interventi di propria
competenza, possono essere utilizzate rispettivamente per le finalità
di cui agli articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli
11, 12 e 14.
3.
Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 spettanti alle
regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede
con le procedure e le modalità di cui all'articolo 9. Alla
ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi si provvede,
tenendo conto delle proporzioni fissate al comma 2 dell'articolo
38, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo
articolo 38.
Art.
24.
(Disposizioni
concernenti la metanizzazione)
1.
Il contributo previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti indicati nel
programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato
dal CIPE con deliberazione del 11 febbraio 1988 è sostituito
o integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto
dei regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n.
2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254
del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico degli
stanziamenti di cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50
per cento della spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle
agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980,
n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, e il contributo
concesso a carico del FESR.
2.
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa
con il Ministro del tesoro, nonchè con la Cassa depositi
e prestiti per la concessione ed erogazione dei finanziamenti,
provvede a disciplinare con decreto la procedura per l'applicazione
delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli interventi di
cui al comma 1.
3.
All'avvio del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno
relativo al primo triennio approvato dal CIPE con deliberazione
dell'11 febbraio 1988, si fa fronte con lo stanziamento di lire
50 miliardi autorizzato dall'articolo 19 della legge 26 aprile
1983, n. 130, e con lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato
dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi
con l'articolo 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
e successive modificazioni.
4.
Il programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella misura
corrispondente al maggior onere a carico del bilancio dello Stato
derivante dal contributo di cui al comma 1.
5.
A parziale modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 445, il CIPE, definendo il programma per la metanizzazione
del territorio della Sardegna, provvede ad individuare anche il
sistema di approvvigionamento del gas metano.
6.
Previa deliberazione del programma per la metanizzazione del territorio
della Sardegna di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 445, nonchè del sistema di approvvigionamento
del gas metano di cui al comma 5, il CIPE stabilisce una prima
fase stralcio in conformità al programma deliberato, per
la realizzazione di reti di distribuzione che potranno essere
provvisoriamente esercitate mediante gas diversi dal metano, nelle
more della esecuzione delle opere necessarie per l'approvvigionamento
del gas metano.
TITOLO
II
Norme
per il contenimento del consumo di energia negli edifici
Art.
25.
(Ambito
di applicazione.)
1.
Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia
negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, nonchè, mediante il disposto dell'articolo 31, l'esercizio
e la manutenzione degli impianti esistenti.
2.
Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione
del presente titolo è graduata in relazione al tipo di
intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art.
26.
(Progettazione,
messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti)
1.
Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi
alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio
e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel
rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica
e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia
di cui all'articolo 1 in edifici ed impianti industriali non sono
soggetti ad autorizzazione spe- cifica e sono assimilati a tutti
gli effetti alla manutenzione straordi- naria di cui agli articoli
31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L'installazione
di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori
qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda
e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario
già in opera.
2.
Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento
del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione
delle fonti di energia di cui all'articolo 1, ivi compresi quelli
di cui all'articolo 8, sono valide le relative decisioni prese
a maggioranza delle quote millesimali.
3.
Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono
essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al
massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di
energia termica ed elettrica.
4.
Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma
1 dell'articolo 4, sono regolate, con riguardo ai momenti della
progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche
energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad
essi associati, nonchè dei componenti degli edifici e degli
impianti.
5.
Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione
e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto
degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente
registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in
deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6.
Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova
costruzione, la cui concessione edilizia, sia rilasciata dopo
la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere
progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione
di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore
per ogni singola unità immobiliare.
7.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico
è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico
degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia
o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8.
La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione
di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione,
al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
Art.
27.
(Limiti
ai consumi di energia)
1.
I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici
sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo
4, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici
stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica
di appartenenza.
Art.
28.
(Relazione
tecnica sul rispetto delle prescrizioni)
1.
Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare
in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei
lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto
delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta
dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza
alle prescrizioni della presente legge.
2.
Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma
1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori,
il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo
34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto
adempimento.
3.
La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo
le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4.
Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata
dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo
33.
5.
La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita
dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere
consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne
ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza
di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore
dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili
della conservazione di tale documentazione in cantiere.
Art.
29.
(Certificazione
delle opere e collaudo)
1.
Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla
presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n. 46.
Art.
30.
(Certificazione
energetica degli edifici)
1.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del
Consi- glio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori
pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica
degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati
alla certificazione.
2.
Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo
e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza
dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola
unità immobiliare.
3.
Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove
è ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero
immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative
di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4.
L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità
temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.
Art.
31.
(Esercizio
e manutenzione degli impianti)
1.
Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso
un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare
misure necessa- rie per contenere i consumi di energia, entro
i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2.
Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità,
è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le
prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3.
I comuni con più di quarantamila abitanti e le province
per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari
e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme
relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi
esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico
degli utenti.
4.
I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione
degli impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole
in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono
clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.
Art.
32.
(Certificazioni
e informazioni ai consumatori)
1.
Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni
energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono
essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio
decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui
al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta
certificazione.
Art.
33.
(Controlli
e verifiche)
1.
Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme della
presente legge in relazione al progetto delle opere, in corso
d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata
dal commit- tente.
2.
La verifica può essere effettuata in qualunque momento
anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente
dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.
3.
In caso di accertamento di difformità in corso d'opera,
il sindaco ordina la sospensione dei lavori.
4.
In caso di accertamento di difformità su opere terminate
il sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie
per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente
legge.
5.
Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto
per la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 34.
Art.
34.
(Sanzioni)
1.
L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 28
è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a
lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.
2.
Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi
dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 28 e che
non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 è punito
con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per
cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3.
Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione
di cui all'articolo 29, ovvero che rilasciano una certificazione
non veritiera nonchè il progettista che rilascia la relazione
di cui al comma 1 dell'articolo 28 non veritiera, sono puniti
in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per
cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti
salvi i casi di responsabilità penale.
4.
Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo
29 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per
cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
5.
Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale
terzo che se ne è assunta la responsabilità, che
non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2,
è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a
lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso
in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma
4 del medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la
sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto
sottoscritto, fatta salva la nullita' dello stesso.
6.
L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 32 e' punita
con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni
e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di
responsabilita' penale.
7.
Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista,
l'autorita' che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine
professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
8.
L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi
dell'articolo 19, del tecnico responsabile per la conservazione
e l'uso razionale dell'energia, e' punita con la sanzione amministrativa
non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento
milioni.
Art.
35.
(Provvedimenti
di sospensione dei lavori)
1.
Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione
dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio,
deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza
del termine comporta la comunicazione al prefetto, l'ulteriore
irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata
delle opere con spese a carico del proprietario.
Art.
36.
(Irregolarita'
rilevate dall'acquirente o dal conduttore)
1.
Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformita'
dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali
precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno
dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento
del danno da parte del committente o del proprietario.
Art.
37.
(Entrata
in vigore delle norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali)
1.
Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore centottanta
giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle
denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine
di entrata in vigore.
2.
I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore
centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle
denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine
di entrata in vigore.
3.
La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18 novembre 1983,
n. 645, sono abrogate. Il decreto del Presidente della Repubblica
28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con
la presente legge, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi
1, 2 e 4 dell'articolo 4, al comma 1 dell'articolo 30 e al comma
1 dell'articolo 32.
TITOLO
III
Disposizioni
finali
Art.
38
(Ripartizione
fondi e copertura finanziaria)
1.
Per le finalita' della presente legge e' autorizzata la spesa
di lire 427 miliardi per il 1991, 992 miliardi per il 1992 e 1.192
miliardi per il 1993. Il dieci per cento delle suddette somme
e' destinato alle finalita' di cui all'articolo 3 della presente
legge.
2.
Per le finalita' di cui agli articoli 11, 12 e 14 e' autorizzata
la spesa di lire 267,5 miliardi per il 1991, di lire 621,6 miliardi
per il 1992 e di lire 746,4 miliardi per il 1993, secondo la seguente
ripartizione:
a)
per l'articolo 11, lire 220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi
per il 1992 e lire 614 miliardi per il 1993;
b)
per l'articolo 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi
per il 1992 e lire 92 miliardi per il 1993;
c)
per l'articolo 14, lire 14,5 miliardi per il 1991, lire 36,6 miliardi
per il 1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993.
3.
All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, secondo periodo,
e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento
"Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di
fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici,
nonche' dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".
4.
Per le finalita' di cui agli articoli 8, 10 e 13 e' autorizzata
la spesa di lire 116,8 miliardi per il 1991, di lire 271,2 miliardi
per il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il 1993.
5.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo
parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento
della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di
energia e di risparmio dei consumi energetici, nonche' dell'articolo
17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".
6.
All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi
delle somme di cui al comma 2, si provvede con decreto motivato
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto degli indirizzi
governativi in materia di politica energetica.
7.
Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente
articolo lettera a) tra gli interventi previsti dall'articolo
11 della presente legge si provvede con decreti del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
8.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
39
(Entrata
in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto dall'articolo
37, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Data
a Roma, addi' 9 gennaio 1991
TABELLA
A
(Articolo
8)
REGOLE
TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 8
NEL
CASO DI EDIFICI ESISTENTI
__________________________________________________________________
Strutture
da coibentare L'intervento deve comportare un aumento della
resistenza
termica della superficie trattata
almeno
pari a R = a (delta)t (m(elevato 2) °
C
h/kcal), (delta)t è il salto termico di
progetto
definito dall'articolo 21 del decreto
del
Presidente della Repubblica n. 1052 del 28
agosto
1977, e "a" è il coefficiente indicato
di
seguito per i diversi interventi
__________________________________________________________________
Sottotetti
a = 0,1
__________________________________________________________________
Terrazzi
e porticati a = 0,04
__________________________________________________________________
Pareti
d'ambito isolate
all'esterno
a = 0,04
__________________________________________________________________
Pareti
d'ambito isolate
nell'intercapedine
senza limitazione
__________________________________________________________________
Pareti
d'ambito isolate
all'interno
a = 0,04
__________________________________________________________________
Doppi
vetri Ammessi all'incentivo solo nelle zone climati- che D, E
ed F, del territorio nazionale come
definite
dal decreto del Ministro dell'in-
dustria,
del commercio e dell'artigianato 10
marzo
1977 e purchè sia assicurata una tenuta
all'aria
dei serramenti corrispondente almeno
ad
una permeabilità all'aria inferiore a 6 m
cubi/ora
per metro lineare di giunto apribile
e
di 20 m cubi/ora per m quadri di
superficie
apribile in corrispondenza di un
differenziale
di pressione di 100 Pascal
__________________________________________________________________
Tubature
di adduzione
dell'acqua
calda Ammessa all'incentivo solo la spesa di
fornitura
e posa del materiale isolante (non
le
eventuali opere murarie).
__________________________________________________________________