Legge
23 agosto 2004, n. 239 da
http://www.parlamento.it/leggi/04239l.htm
"Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004
ART.
1.
1.
Nell'ambito dei princípi derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali, sono princípi fondamentali
in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono, altresí,
determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono
a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica fatta
salva la disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti,
la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare
l'unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto
delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali
e della normativa comunitaria. Gli obiettivi e le linee della
politica energetica nazionale, nonché i criteri generali
per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e
definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo
e di cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente
legge. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
provvedono alle finalità della presente legge ai sensi
dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
2.
Le attività del settore energetico sono cosí disciplinate:
a)
le attività di produzione, importazione, esportazione,
stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto
e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione
delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio
nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti
dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;
b)
le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale
a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento
di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento
di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte
agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria,
dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità
competenti;
c)
le attività di distribuzione di energia elettrica e gas
naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo
di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento
di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le
disposizioni di legge.
3.
Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui
conseguimento è assicurato sulla base dei princípi
di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali, sono:
a)
garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli
approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata
alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le
zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;
b)
promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia,
la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle
relative modalità di fruizione e il riequilibrio territoriale
in relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);
c)
assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti
finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori
nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività
del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale;
d)
assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione
dei servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul
territorio nazionale;
e)
perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale
dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse
territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni
assunti a livello internazionale, in particolare in termini di
emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle
fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato
a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili
deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi
di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse,
assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale
e territoriale;
f)
promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità
di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività
del sistema economico del Paese;
g)
valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la
prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;
h)
accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;
i)
tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle
famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;
l)
favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica
in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione
pulita di combustibili fossili;
m)
salvaguardare le attività produttive con caratteristiche
di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia
elettrica, sensibili al costo dell'energia;
n)
favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le aggregazioni
nel settore energetico delle imprese partecipate dagli enti locali
sia tra di loro che con le altre imprese che operano nella gestione
dei servizi.
4.
Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio
nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia
nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia
con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo
ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto
sulla formazione dei prezzi, garantiscono:
a)
il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia,
in conformità alla normativa comunitaria e nazionale;
b)
l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla
libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale
e dell'Unione europea;
c)
l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici
diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale
delle autorità che li prevedono;
d)
l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di
produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard
di sicurezza e di qualità del servizio nonché la
distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il
territorio nazionale;
e)
l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi
di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale
di energia;
f)
l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle
infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche
fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali
misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale
qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali
richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti
e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
g)
la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio
pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano
esercitate in regime di concessione, sia che siano esercitate
in regime di libero mercato;
h)
procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per
il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per
la realizzazione delle infrastrutture;
i)
la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio, in
conformità alla normativa nazionale, comunitaria e agli
accordi internazionali.
5.
Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla
localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal
potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno
diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino
misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con
gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387.
6.
Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'articolo
118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni
amministrativi non previsti dal comma 7, ferme le funzioni fondamentali
dei comuni, delle province e delle città metropolitane
previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7.
Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni
amministrativi:
a)
le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di
energia;
b)
la definizione del quadro di programmazione di settore;
c)
la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle
norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto,
stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché delle caratteristiche
tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta, distribuita
e consumata;
d)
l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la prevenzione
degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale
addetto agli impianti di cui alla lettera c);
e)
l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per
gli impianti di cui alla lettera c) dirette a disciplinare la
sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale,
spettanti in via esclusiva al Ministero dell'interno sulla base
della legislazione vigente;
f)
l'imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche obbligatorie;
g)
l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle
reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale
ai sensi delle leggi vigenti;
h)
la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche
dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;
i)
l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici,
ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica,
ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo
utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico
del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione
di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale
a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;
l)
l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare
territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti
di energia;
m)
le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;
n)
le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione
di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria,
adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;
o)
la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
p)
la definizione dei princípi per il coordinato utilizzo
delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
q)
l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità
della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di
gravi rischi per la sicurezza della collettività o per
l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del
sistema energetico;
r)
la determinazione dei criteri generali a garanzia della sicurezza
degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici, ferma restando
la competenza del Ministero dell'interno in ordine ai criteri
generali di sicurezza antincendio.
8.
Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:
a)
con particolare riguardo al settore elettrico, anche avvalendosi
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:
1)
il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività
di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica
e l'adozione dei relativi indirizzi;
2)
la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia elettrica
sulla rete nazionale;
3)
l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione
nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del
servizio elettrico;
4)
l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della convenzione
tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo
della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;
5)
l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza
e dell'economicità degli interscambi internazionali, degli
approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati, del sistema
di generazione e delle reti energetiche, promuovendo un accesso
più esteso all'importazione di energia elettrica;
6)
l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva concorrenzialità
del mercato dell' energia elettrica;
7)
la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di
distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia
elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza
unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici
regionali;
b)
con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:
1)
l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività
di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione
di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso
di necessità, degli stoccaggi strategici nonché
la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole
per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi
di sicurezza;
2)
l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della
rete nazionale di gasdotti;
3)
le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;
4)
l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di importazione
e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri
generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;
5)
l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità
e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento
coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della
vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale;
c)
con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi
come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte
le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e
assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel:
1)
adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di
impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all'importazione
e all'esportazione di oli minerali, al fine di garantire l'approvvigionamento
del mercato;
2)
individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le amministrazioni
centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi
provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in materia
di oli minerali, in grado di produrre significativi riflessi sulle
scelte di politica energetica nazionale, nonché per la
definizione di iter semplificati per la realizzazione degli investimenti
necessari per l'adeguamento alle disposizioni nazionali, comunitarie
e internazionali;
3)
monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni,
dell'effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio
adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali;
4)
promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali per
la realizzazione e le modifiche significative di infrastrutture
di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strategiche per
l'approvvigionamento energetico del Paese;
5)
individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri
e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione
e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio
di oli minerali. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa
vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale;
6) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della
rete nazionale di oleodotti.
9.
Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma
3, lo Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di intervento
e propongono agli organi istituzionali competenti le iniziative
da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
10.
Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono una ripartizione
di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede
a definire tale ripartizione.
11.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995,
n. 481, il Governo indica all'Autorità per l'energia elettrica
e il gas, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria,
il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità
dei settori dell'energia elettrica e del gas che corrispondono
agli interessi generali del Paese. Ai fini del perseguimento degli
obiettivi generali di politica energetica del Paese di cui al
comma 3, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
attività produttive, può definire, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, indirizzi di politica generale del settore
per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità
per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente.
12.
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta al
Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione
sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, ai sensi
dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre
1995, n. 481, entro il 30 giugno di ciascun anno. Nella relazione
l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro
delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità
e in conformità agli indirizzi di politica generale del
settore di cui al comma 11.
13.
Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il
gas sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti o atti
ai sensi delle leggi vigenti, fatti salvi i diversi termini previsti
dalle leggi medesime, l'Autorità si pronunzia entro il
termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento
o dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento
o l'atto può comunque essere adottato.
14.
Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il
gas non adotti atti o provvedimenti di sua competenza ai sensi
delle leggi vigenti, il Governo può esercitare il potere
sostitutivo nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente comma.
A tale fine il Ministro delle attività produttive trasmette
all'Autorità un sollecito ad adempiere entro i successivi
sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che l'Autorità
abbia adottato l'atto o il provvedimento, questo è adottato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività
produttive.
15.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è organo
collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri. Ferma
restando la scadenza naturale dei componenti l'Autorità
in carica alla predetta data, i nuovi membri sono nominati entro
i successivi sessanta giorni, nel rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995,
n. 481.
16.
I componenti dell'organo competente per la determinazione delle
tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione del sovrapprezzo
termico, rispondono degli atti e dei comportamenti posti in essere
nell'esercizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano rilevanza
penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e seguenti
del codice civile soltanto a titolo di responsabilità civile,
in conformità con le disposizioni degli articoli 33, 34
e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituiti
dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
17.
I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella
realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra
le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione
europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in
Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale,
o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture
esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza
e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono
richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione
dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi.
L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo
di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80 per cento
della nuova capacità, dal Ministero delle attività
produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica
e il gas. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di
interconnessione, l'esenzione è accordata previa consultazione
delle autorità competenti dello Stato membro interessato.
Restano fermi le esenzioni accordate prima della data di entrata
in vigore della presente legge ai sensi del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, e i diritti derivanti dall'articolo 27
della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per le concessioni rilasciate
ai sensi delle norme vigenti e per le autorizzazioni rilasciate
ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Con decreto del Ministro delle attività produttive sono
definiti i princípi e le modalità per il rilascio
delle esenzioni e per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti
italiani nei casi di cui al presente comma, nel rispetto di quanto
previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.
18.
I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella
realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione
con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione
in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacità
di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno diritto, nei
corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti,
all'allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente
nuova capacità realizzata in Italia di una quota delle
capacità di trasporto pari ad almeno l'80 per cento delle
nuove capacità di importazione realizzate all'estero, per
un periodo di almeno venti anni, e in base alle modalità
di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorità
per l'energia elettrica e il gas. Tale diritto è accordato
dal Ministero delle attività produttive, previo parere
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve
essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta,
trascorso il quale si intende reso positivamente.
19.
Ai fini di quanto previsto dai commi 17 e 18, per soggetti che
investono si intendono anche i soggetti che, mediante la sottoscrizione
di contratti di importazione garantiti a lungo termine, contribuiscono
a finanziare il progetto.
20.
La residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti
di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma
18, nonché la residua quota delle capacità delle
nuove infrastrutture di interconnessione, dei nuovi stoccaggi
in sotterraneo di gas naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione
di cui al comma 17, e dei potenziamenti delle capacità
esistenti di cui allo stesso comma 17, sono allocate secondo procedure
definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza
del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attività
produttive.
21.
I criteri di cui al comma 20 non si applicano in tutti i casi
in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore
di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti,
ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà
economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti
nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay"
sottoscritti prima della data di entrata in vigore della direttiva
98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno
1998.
22.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche
su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e
il gas, adotta i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre 1990,
n. 287, a carico dei soggetti che non rispettano i criteri in
base ai quali hanno ottenuto l'allocazione delle capacità
di trasporto, stoccaggio o di rigassificazione di cui al comma
20.
23.
Ai fini di salvaguardare la continuità e la sicurezza del
sistema nazionale del gas naturale tramite l'istituzione di un
punto di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacità
di entrata e di uscita sulla rete di trasporto nazionale del gas,
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua
le procedure di cui all'articolo 13 della deliberazione della
medesima Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002.
24.
All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi
per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica
e di gas naturale e verifica la conformità dei piani di
sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto
con gli indirizzi medesimi";
b)
nel comma 4 le parole: "e comunque ciascuna società
a controllo pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "e
ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto,
solo qualora operi direttamente nei medesimi settori".
25.
Il termine di cui al comma 7 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 2003, n. 290, è prorogato al 31 dicembre 2004.
26.
I commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 1-sexies del decreto-legge
n. 239 del 2003 sono sostituiti dai seguenti:
"1.
Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di
promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica,
la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte
della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono
attività di preminente interesse statale e sono soggetti
a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività
produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni
interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni,
nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle
norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali
infrastrutture in conformità al progetto approvato. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede
alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità
delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito
del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della
conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di
settore e dei piani urbanistici ed edilizi.
2.
L'autorizzazione di cui al comma 1:
a)
indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico
del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia
del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale, nonché
il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata;
b)
comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità
e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni
in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità. Qualora le opere di cui al comma
1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio
dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.
3.
L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito
di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta
giorni, nel rispetto dei princípi di semplificazione e
con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto
preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico,
le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo
preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le
necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni
interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in
relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti.
Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della
conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo
di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio
ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non
può incidere sul rispetto del termine entro il quale è
prevista la conclusione del procedimento.
4.
Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di
cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto
ambientale (VIA), l'esito positivo di tale valutazione costituisce
parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.
L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei casi
previsti, acquisito l'esito della verifica di assoggettabilità
a VIA e, in ogni caso, entro il termine di cui al comma 3. Per
i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure
di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve
essere concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data
di presentazione della domanda.
4-bis.
In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le
regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione,
lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo
120 della Costituzione, nel rispetto dei princípi di sussidiarietà
e leale collaborazione e autorizza le opere di cui al comma 1,
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
delle attività produttive previo concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4-ter.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, su istanza
del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per
i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo
procedimento risulti in fase di conclusione.
4-quater.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti elettriche
di interconnessione con l'estero con livello di tensione pari
o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto di accesso
a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle
infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto
dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore
a 300 MW termici, già autorizzate in conformità
alla normativa vigente".
27.
Al citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003,
al comma 5, le parole: "di reti energetiche" sono sostituite
dalle seguenti: "di reti elettriche"; nello stesso articolo
1-sexies, al comma 6, le parole: "anche per quanto attiene
al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali"
sono soppresse.
28.
Nell'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 22 febbraio
2001, n. 36, le parole: "decreto di cui all'articolo 4, comma
2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "decreto
di cui all'articolo 4, comma 4".
29.
Fino alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia
elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione
di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas
cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell'Unione europea
ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, può, entro trenta giorni
dalla comunicazione dell'operazione all'Autorità garante
della concorrenza e del mercato, definire condizioni e vincoli
cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli Stati membri
interessati allo scopo di tutelare esigenze di sicurezza degli
approvvigionamenti nazionali di energia ovvero la concorrenza
nei mercati.
30.
All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
"5-ter.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato,
il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale,
destinato alle attività esercitate da imprese individuali
o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, è risultato,
nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh.
5-quater.
A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni
cliente finale non domestico.
5-quinquies.
A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni
cliente finale.
5-sexies.
I clienti vincolati che alle date di cui ai commi 5-ter, 5-quater
e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal preesistente
contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità
stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti
clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente unico
Spa".
31.
Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, è abrogato.
32.
I consorzi previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953,
n. 959, possono cedere l'energia elettrica sostitutiva del sovracanone
ai clienti idonei e all'Acquirente unico Spa per la fornitura
ai clienti vincolati.
33.
Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica
in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività
di distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma
1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il Ministro delle attività
produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica
e il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni,
può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute
nelle relative convenzioni.
34.
Le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas
naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione
di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio
cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro
durata, non possono esercitare, in proprio o con società
collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza,
ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica
e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi
postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio
pubblico e degli impianti. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministero delle attività
produttive, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas
e le altre amministrazioni interessate provvederanno a modificare
e integrare le norme e i provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui al presente comma.
35.
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta,
compatibilmente con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi
di misura, i provvedimenti necessari affinché le imprese
distributrici mettano a disposizione dei propri clienti o di un
operatore prescelto da tali clienti a rappresentarli il segnale
per la misura dei loro consumi elettrici.
36.
I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica
di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono autorizzati
dopo la data di entrata in vigore della presente legge corrispondono
alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo
per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto
logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh
di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni
di esercizio degli impianti. La regione sede degli impianti provvede
alla ripartizione del contributo compensativo tra i seguenti soggetti:
a)
il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore al
40 per cento del totale;
b)
i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento
all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione,
per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;
c)
la provincia che comprende il comune sede dell'impianto.
37.
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla revisione
biennale degli importi di cui al comma 36 con le modalità
di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei
casi di localizzazione degli impianti in comuni confinanti con
più regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo
di cui al comma 36 sono determinati dalla regione sede dell'impianto
d'intesa con le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza
termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento
autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge,
il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza
derivante dall'intervento, è ridotto alla metà e
viene corrisposto per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio
dello stesso ripotenziamento. Il contributo di cui al presente
comma e al comma 36 non è dovuto in tutti i casi in cui
vengono stipulati gli accordi di cui al comma 5 o risultino comunque
già stipulati, prima della data di entrata in vigore della
presente legge, accordi volontari relativi a misure di compensazione.
Qualora gli impianti di produzione di energia elettrica, per la
loro particolare ubicazione, valutata in termini di area di raggio
non superiore a 10 km dal punto baricentrico delle emissioni ivi
incluse le opere connesse, interessino o esplichino effetti ed
impatti su parchi nazionali, il contributo ad essi relativo è
corrisposto agli enti territoriali interessati in base a criteri
individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
38.
Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano
effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo,
salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.
39.
Qualora si verifichino variazioni dell'imponibile o dell'imposta
relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, le rettifiche previste dall'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono operate con riferimento alla fattura emessa
in relazione all'operazione omologa più recente effettuata
dal soggetto passivo nei confronti della medesima controparte.
Per operazione omologa si intende quella effettuata con riferimento
allo stesso periodo e allo stesso punto di offerta.
40.
Dalla data di assunzione di responsabilità della funzione
di garante della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati
da parte dell'Acquirente unico Spa, i contratti di importazione
in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, in capo all'ENEL Spa e destinati al mercato
vincolato, possono essere trasferiti alla medesima Acquirente
unico Spa con decreto del Ministro delle attività produttive,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo
al cedente il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo
dell'energia importata attraverso i contratti ceduti e il prezzo
dell'energia elettrica di produzione nazionale. L'Autorità
per l'energia elettrica e il gas determina le modalità
tecniche ed economiche per detto trasferimento.
41.
Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta
da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica
di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché quella prodotta
da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati
dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,
maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte,
agli impianti ad acqua fluente, è ritirata dal Gestore
della rete di trasmissione nazionale Spa o dall'impresa distributrice
rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di
trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. L'energia
elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo
3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, continua ad essere
ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le
modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al
primo periodo del presente comma, facendo riferimento a condizioni
economiche di mercato. Dopo la scadenza delle convenzioni in essere,
l'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma
12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
esclusa quella di cui al primo periodo del presente comma, viene
ceduta al mercato.
42.
I produttori nazionali di energia elettrica possono, eventualmente
in compartecipazione con imprese di altri paesi, svolgere attività
di realizzazione e di esercizio di impianti localizzati all'estero,
anche al fine di importarne l'energia prodotta.
43.
Per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle piccole
reti isolate di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, nonché del servizio svolto dalle
imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, numero 8), della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e
di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo
è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative
costituzionali delle regioni, un decreto legislativo secondo i
seguenti princípi e criteri direttivi:
a)
tutela dei clienti finali e sviluppo, ove le condizioni tecnico-economiche
lo consentano, dell'interconnessione con la rete di trasmissione
nazionale;
b)
definizione di obiettivi temporali di miglioramento dell'efficienza
e dell'economicità del servizio reso dalle imprese, con
individuazione di specifici parametri ai fini della determinazione
delle integrazioni tariffarie;
c)
previsione di interventi sostitutivi per assicurare la continuità
e la qualità della fornitura.
44.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7,
lettera r), e senza che da ciò derivino nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad
adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni,
un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princípi
e criteri direttivi:
a)
riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli
edifici;
b)
promozione di un reale sistema di verifica degli impianti di cui
alla lettera a) per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale
normativa in materia con l'obiettivo primario di tutelare gli
utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza.
45.
Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, è sostituito dal seguente:
"7.
I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire
una o più società per azioni, di cui mantengono
il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere,
le attività e le passività relativi alla distribuzione
di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorità
per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri
per le opportune modalità di separazione gestionale e amministrativa
delle attività esercitate dalle predette società".
46.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti
finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000
standard metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi
di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali
non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta
di gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede
a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più
imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare detta
fornitura nelle indicate aree geografiche.
47.
La fornitura di gas naturale di cui al comma 46, a condizioni
di mercato, è effettuata dalle imprese individuate, ai
sensi dello stesso comma, entro il termine massimo di quindici
giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del
cliente finale. La stessa fornitura, ivi inclusi i limiti e gli
aspetti relativi al bilanciamento fisico e commerciale, è
esercitata dalle imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti
dal Ministro delle attività produttive da emanare, sentita
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
48.
Resta ferma la possibilità di cui all'articolo 17, comma
5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
49.
Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas
e l'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti,
i termini di cui all'articolo 28, comma 4, e all'articolo 36 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono differiti al
31 dicembre 2005.
50.
Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, si considerano effettuate, ai fini e per
gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del
quarto comma del medesimo articolo 6.
51.
Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, è abrogato.
52.
Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i livelli
essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della
vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo è
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a
riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio
degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché
all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di
petrolio liquefatti. Il decreto legislativo è adottato
su proposta del Ministro delle attività produttive, di
concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze,
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti princípi
e criteri direttivi:
a)
assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revisione
delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del
Ministero dell'interno in materia di emanazione delle norme tecniche
di prevenzione incendi e quella del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio in materia di prevenzione e protezione
dai rischi industriali;
b)
garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso
la determinazione di requisiti tecnici e professionali per l'esercizio
dell'attività e l'adeguamento della normativa inerente
la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica;
c)
rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione
di sanzioni proporzionali e dissuasive.
53.
Ai fini di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione,
nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997,
n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1997, n. 403, le parole: "entro l'anno successivo alla data
di immatricolazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro
i tre anni successivi alla data di immatricolazione".
54.
I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dal comma 53,
sono erogati anche a favore delle persone giuridiche.
55.
Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di
lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate
allo Stato ai sensi del comma 7.
56.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attività
sottoposte a regimi autorizzativi:
a)
l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione
e di stoccaggio di oli minerali;
b)
la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio
di oli minerali;
c)
la variazione della capacità complessiva di lavorazione
degli stabilimenti di oli minerali;
d)
la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva
autorizzata di stoccaggio di oli minerali.
57.
Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli
indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica, previsti
dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in materia
ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi
e di demanio marittimo.
58.
Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi
di oli minerali, non ricomprese nelle attività di cui al
comma 56, lettere c) e d), nonché quelle degli oleodotti,
sono liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle
normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di
sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.
59.
Allo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta energetica,
anche al fine di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti
e di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche,
il Ministero delle attività produttive può concludere,
per investimenti in opere localizzate nelle aree depresse del
Paese e definite di pubblica utilità in applicazione del
comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.
55, contratti di programma da stipulare previa specifica autorizzazione
del Comitato interministeriale per la programmazione economica,
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, e della legislazione applicabile. Con apposito regolamento
emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle attività produttive,
sono definite condizioni di ammissibilità e modalità
operative dell'intervento pubblico.
60.
Nei casi previsti dalle norme vigenti, la procedura di valutazione
di impatto ambientale si applica alla realizzazione e al potenziamento
di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto ivi
comprese le opere connesse, fatte salve le disposizioni di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e all'articolo 8 della legge
24 novembre 2000, n. 340. Le disposizioni di cui all'articolo
8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, valgono anche per la realizzazione
di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l'applicazione
della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove stabilito
dalla legge.
61.
I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo
possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni,
qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto
a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.
62.
Il Ministero delle attività produttive, di concerto con
il Ministero dell'interno, con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli
operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate,
per l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.
63.
Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione
di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture
pubbliche, previsti dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980,
n. 784, e successive modificazioni, sono ammissibili le spese
relative alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e
sicurezza; servitù, danni, concessioni e relative spese;
materiali; trasporti; lavori di costruzione civile, montaggi e
messa in gas; costi interni; eventuali saggi archeologici ove
necessario.
64.
Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di società
concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione
del gas naturale, le spese ammissibili al finanziamento ai sensi
della legge 28 novembre 1980, n. 784, comprendono i costi di diretta
imputazione, i costi sostenuti dalle unità aziendali impiegate
direttamente e indirettamente nella costruzione dei beni, per
la quota imputabile ai singoli beni. I predetti costi sono comprensivi
anche delle spese generali nella misura massima del 5 per cento
del costo complessivo del bene. Non sono comunque ammissibili
alle agevolazioni le maggiori spese sostenute oltre l'importo
globale approvato con il decreto di concessione del contributo.
65.
Per i progetti ammessi ai benefíci di cui ai commi 63 e
64, le imprese del gas e le società concessionarie presentano
al Ministero delle attività produttive, unitamente allo
stato di avanzamento finale, una dichiarazione del legale rappresentante,
attestante che il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione
delle opere non è inferiore alla spesa complessiva determinata
in sede di istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti
inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria,
gli stessi soggetti presentano la documentazione finale di spesa
corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi
le variazioni intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento
e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate. Il
contributo è calcolato sulla base della spesa effettivamente
sostenuta.
66.
Il concessionario delle opere di metanizzazione non è tenuto
a richiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione
degli stati di avanzamento intermedi dei lavori di cui all'articolo
11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.
67.
I termini per la presentazione al Ministero delle attività
produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione
di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge
30 novembre 1998, n. 416, già differiti al 31 dicembre
2002 dall'articolo 8-quinquies del decreto-legge 23 novembre 2001,
n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre
2001, n. 463, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.
68.
Al comma 10-bis dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, la parola: "decorre" è sostituita
dalle seguenti: "e il periodo di cui al comma 9 del presente
articolo decorrono" e le parole: "due anni" sono
sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
69.
La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti
e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata
in vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel
senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato,
durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti
di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata
secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono svolte in conformità
all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5,
termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà
per l'ente locale affidante o concedente di prorogare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per
un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate
motivazioni di pubblico interesse. Nei casi previsti dall'articolo
15, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il
periodo transitorio non può comunque terminare oltre il
31 dicembre 2012. È abrogato il comma 8 dell'articolo 15
dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000.
70.
Ai fini della diversificazione delle fonti energetiche a tutela
della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro
delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente
e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti,
promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
uno o più accordi di programma con gli operatori interessati,
gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per la ricerca
e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili
per la produzione di energia elettrica o di carburanti da carbone.
71.
Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai
sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, e successive modificazioni, l'energia elettrica prodotta
con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti
statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile
nonché l'energia prodotta da impianti di cogenerazione
abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia
termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.
72.
L'articolo 23, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni
ad uso idroelettrico di pertinenza di soggetti diversi dall'Enel
Spa, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre
2005.
73.
Il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione
e l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce
misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai provvedimenti
attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164.
74.
Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, dopo la parola: "soggetti" sono
inserite le seguenti: ", diversi da quelli di cui al terzo
periodo,".
75.
Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "I
soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione
di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che
non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata
nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono
considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova
all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di avere
concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante
l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate
ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo
di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente,
ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti
per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere
relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di
finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di
misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del
bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto
l'onere di cui al terzo periodo non sono considerati rinunciatari
e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti
al ritardo accumulato".
76.
Il Ministero delle attività produttive, di concerto con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito
il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipula un
accordo di programma quinquennale con l'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA) per l'attuazione delle misure a
sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza
negli usi finali dell'energia. Dal predetto accordo di programma
non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
77.
Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione degli
idrocarburi in terraferma costituiscono titolo per la costruzione
degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica,
delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio,
che sono dichiarati di pubblica utilità. Essi sostituiscono,
ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti
di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti,
fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 624.
78.
Il permesso e la concessione di cui al comma 77 sono rilasciati
a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni
statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei
princípi di semplificazione e con le modalità di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79.
La procedura di valutazione di impatto ambientale, ove richiesta
dalle norme vigenti, si conclude entro il termine di tre mesi
per le attività in terraferma ed entro il termine di quattro
mesi per le attività in mare e costituisce parte integrante
e condizione necessaria del procedimento autorizzativo. Decorso
tale termine, l'amministrazione competente in materia di valutazione
di impatto ambientale si esprime nell'ambito della conferenza
di servizi convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
80.
Nel caso di permessi di ricerca, l'istruttoria si conclude entro
il termine di sei mesi dalla data di conclusione del procedimento
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625.
81.
Nel caso di concessioni di coltivazione, l'istruttoria si conclude
entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione dello
studio di impatto ambientale alle amministrazioni competenti.
82.
Gli atti di cui al comma 77 indicano le prescrizioni e gli obblighi
di informativa posti a carico del richiedente per garantire la
tutela ambientale e dei beni culturali. Qualora le opere di cui
al comma 77 comportino variazioni degli strumenti urbanistici,
il rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo
comma 77 ha effetto di variante urbanistica.
83.
Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si applicano anche
ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura
di valutazione di impatto ambientale, ovvero quelli per cui sia
in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione
del proponente.
84.
Il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di specifici
accordi tra la regione e gli enti locali interessati ed i titolari
di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma non
ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della
presente legge, a titolo di contributo compensativo per il mancato
uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti
e delle opere necessarie, agli interventi di modifica, alle opere
connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio, non
può eccedere il valore complessivo del 15 per cento di
quanto comunque spettante alla regione e agli enti locali per
le aliquote di prodotto della coltivazione. La regione competente
per territorio provvede alla ripartizione dei contributi compensativi
con gli enti locali interessati. La mancata sottoscrizione degli
accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari
per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per
il rinvio dell'inizio della coltivazione.
85.
È definito come impianto di microgenerazione un impianto
per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo,
con capacità di generazione non superiore a 1 MW.
86.
L'installazione di un impianto di microgenerazione, purché
omologato, è soggetta a norme autorizzative semplificate.
In particolare, se l'impianto è termoelettrico, è
assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto
di generazione di calore con pari potenzialità termica.
87.
Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, è stabilito in 0,05 GWh o multipli
di detta grandezza.
88.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
il Ministro dell'interno, emana con proprio decreto le norme per
l'omologazione degli impianti di microgenerazione, fissandone
i limiti di emissione e di rumore e i criteri di sicurezza.
89.
A decorrere dall'anno 2005, l'Autorità per l'energia elettrica
e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli
impianti di microgenerazione e invia una relazione sugli effetti
della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri
di cui al comma 88, alla Conferenza unificata e al Parlamento.
90.
Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio
2001, n. 22, è sostituito dal seguente:
"4.
Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma
1 è obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente
dal tipo di attività svolta e dalla capacità autorizzata
dell'impianto presso il quale è avvenuta l'immissione al
consumo".
91.
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 gennaio
2001, n. 22, è inserito il seguente:
"1-bis.
Al solo fine di soddisfare l'obbligo stabilito annualmente dall'A.I.E.
di cui al comma 1, il prodotto Orimulsion può essere equiparato,
nella misura fissata nel decreto annuale di determinazione degli
obblighi di scorta di cui all'articolo 1, ai prodotti petroliferi
di cui all'allegato A del presente decreto. Per tale prodotto
l'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto perfezionamento
degli adempimenti doganali per l'importazione".
92.
L'articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è
abrogato.
93.
Ai fini di una migliore attuazione della normativa in materia
di aliquote di prodotto della coltivazione, dopo il comma 5 dell'articolo
19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è
inserito il seguente:
"5-bis.
Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002
i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:
a)
per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in
essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso
fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto
dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota
è determinato dallo stesso concessionario sulla base dei
prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con
caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle
rese di produzione;
b)
per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in
base alla media aritmetica relativa all'anno di riferimento dell'indice
QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso
in euro per MJ, determinato dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999,
n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile
1999, e successive modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza
1 Smc |m= 38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento
di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base
dei parametri di cui alla stessa deliberazione".
94.
Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, è inserito il seguente:
"6-bis.
Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio
2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli
oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto,
in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della
produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota
per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è
stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma
e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare".
95.
Il valore unitario delle aliquote relative alle produzioni di
gas riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, fino all'anno
2001, qualora non sussista la possibilità di attribuire
in modo univoco ad una singola concessione di coltivazione il
prezzo medio fatturato del gas da essa proveniente, può
essere determinato da ciascun titolare come media ponderale dei
prezzi di vendita da esso fatturati in tutte le concessioni per
le quali non sussiste la suddetta possibilità di attribuzione
univoca.
96.
Dopo il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, è inserito il seguente:
"2-bis.
I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato
istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio
1991, n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i relativi
accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2004 l'aggiornamento
dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle opere che risultavano
ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento,
sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o da
un suo delegato, indica altresí l'importo delle eventuali
aliquote non corrisposte e ad esso si allega copia dell'avvenuto
versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell'80
per cento dell'importo indicato".
97.
I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, sono abrogati.
98.
Ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 14
novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 dicembre 2003, n. 368, la gestione e la messa in sicurezza
dei rifiuti radioattivi, che si intendono comprensivi degli elementi
di combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nucleari presenti
sull'intero territorio nazionale, è svolta secondo le disposizioni
di cui ai commi da 99 a 106.
99.
La Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) provvede
alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti
radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati
secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio
provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria indicate
dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368.
100.
Con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2003, n. 368, viene individuato il sito per
la sistemazione definitiva dei rifiuti di II categoria. Le opere
da realizzare di cui al presente comma e al comma 99 sono opere
di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
101.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle attività produttive, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalità di copertura dei costi
relativi alla messa in sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radioattivi
non coperti dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico
di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Dalle disposizioni
del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato.
102.
Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti
al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003,
n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003,
n. 83, nonché alla sicurezza del sistema elettrico nazionale,
la SOGIN Spa, su parere conforme del Ministero delle attività
produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti.
103.
Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle strutture
e delle competenze sviluppate, la SOGIN Spa svolge attività
di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori
attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo energetico,
nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero. Le attività
di cui al presente comma sono svolte dalla medesima società,
in regime di separazione contabile anche tramite la partecipazione
ad associazioni temporanee di impresa.
104.
I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di cui
al comma 100 conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale
e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica
e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa
in sicurezza e lo stoccaggio al deposito di cui al comma 100 o
a quello di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14
novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 dicembre 2003, n. 368, a seconda della categoria di appartenenza.
Con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
sono definiti i tempi e le modalità tecniche del conferimento.
105.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
ometta di effettuare il conferimento di cui al comma 104, è
punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a euro
1.000.000. Chiunque violi le norme tecniche e le modalità
definite dal decreto di cui al comma 104, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore
a euro 100.000 e non superiore a euro 300.000.
106.
Al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "è
effettuata" sono inserite le seguenti: ", garantendo
la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché
la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti,";
b)
all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "in
relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno"
sono inserite le seguenti: "e in relazione alle condizioni
antropiche del territorio";
c)
all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole: ", di
cui uno con funzioni di presidente" sono soppresse;
d)
all'articolo 2, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito
il seguente: "Il Presidente della Commissione è nominato
con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri
a carico della finanza pubblica".
107.
Con decreto del Ministro delle attività produttive, su
proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas,
sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità
di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali
e quelle degli Stati il cui territorio è interamente compreso
nel territorio italiano.
108.
I gruppi generatori concorrono alla sicurezza dell'esercizio delle
reti di distribuzione e trasporto con potenze inseribili su richiesta
del distributore locale o del Gestore della rete di trasmissione
nazionale Spa, secondo modalità definite dall'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, previo parere del Gestore della
rete di trasmissione nazionale Spa.
109.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
31 dicembre 2007, gli impianti riconosciuti dal Gestore della
rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999,
che utilizzano, per la produzione di energia elettrica in combustione,
farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge
11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione
di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza
ottenuta applicando le modalità di calcolo di cui all'articolo
4, comma 1, lettera c), del predetto decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, con riferimento
esclusivo all'energia elettrica imputabile alle farine animali
e al netto della produzione media di elettricità imputabile
a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1° aprile
1999. La produzione di energia elettrica di cui al presente comma
non può essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione
o sostegno.
110.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione
generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle
attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni,
volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture
energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità
superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle attività produttive, per le relative istruttorie
tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità
logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente
tramite il versamento di un contributo di importo non superiore
allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo
di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture
per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge
si sia già conclusa l'istruttoria.
111.
Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110, ivi comprese
le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti presso
la citata Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie,
incaricati di rendere pareri ai fini dell'istruttoria di cui al
medesimo comma 110, si provvede nel limite delle somme derivanti
dai versamenti di cui al comma 110 che, a tal fine, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo
stato di previsione del Ministero delle attività produttive.
112.
Rimangono a carico dello Stato le spese relative alle attività
svolte dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e
la geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni
e la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni
soggetti alle norme di polizia mineraria, nonché per i
controlli di produzione e per la tutela dei giacimenti.
113.
All'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono
soppresse le parole: "per non più di una volta".
114.
All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, è soppresso il secondo periodo.
115.
Al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti previsti
dalla presente legge, e nei limiti delle effettive disponibilità
derivanti dai versamenti di cui al comma 110 presso la Direzione
generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle
attività produttive, possono essere nominati, nei limiti
delle risorse disponibili, non più di ulteriori venti esperti
con le medesime modalità previste dall'articolo 22, comma
2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dalle relative disposizioni
attuative.
116.
Al fine di garantire la maggiore funzionalità dei compiti
assegnati al Ministero delle attività produttive nel settore
energetico, per il trattamento del personale, anche dirigenziale,
già appartenente al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000
a decorrere dall'anno 2004. Con decreto del Ministro delle attività
produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per
la ripartizione della somma di cui al periodo precedente, con
effetto dal 1° gennaio 2004.
117.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 116, pari a euro
2.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C, voce "Ministero
delle attività produttive", allegata alla legge 24
dicembre 2003, n. 350.
118.
All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al comma 28, la parola: "ottanta" è sostituita
dalla seguente: "centoventi";
b)
al comma 30, la parola: "quaranta" è sostituita
dalla seguente: "sessanta".
119.
Al fine di accrescere la sicurezza e l'efficienza del sistema
energetico nazionale, mediante interventi per la diversificazione
delle fonti e l'uso efficiente dell'energia, il Ministero delle
attività produttive:
a)
realizza, per il triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, un piano nazionale
di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente
dell'energia, nel limite di spesa, per ciascun anno, rispettivamente
di euro 2.520.000, 2.436.000 e 2.468.000;
b)
realizza, nel triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, progetti pilota per
il risparmio ed il contenimento dei consumi energetici in edifici
utilizzati come uffici da pubbliche amministrazioni, nel limite
di spesa di euro 5.000.000 annui;
c)
potenzia la capacità operativa della Direzione generale
per l'energia e le risorse minerarie, incrementando, nel limite
di 20 unità, in deroga alle vigenti disposizioni, la dotazione
di risorse umane, mediante assunzioni nel triennio 2004-2006 e
mediante contratti con personale a elevata specializzazione in
materie energetiche, il cui limite di spesa è di euro 500.000
annui;
d)
promuove, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio in esecuzione di accordi di cooperazione internazionale
esistenti, studi di fattibilità e progetti di ricerca in
materia di tecnologie pulite del carbone e ad "emissione
zero", progetti di sequestro dell'anidride carbonica e sul
ciclo dell'idrogeno, consentendo una efficace partecipazione nazionale
agli stessi accordi, nel limite di spesa di euro 5.000.000 per
ciascuno degli anni dal 2004 al 2006;
e)
sostiene, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera
d), gli oneri di partecipazione all'International Energy Forum
e promuove le attività, previste per il triennio 2004-2006,
necessarie per l'organizzazione della Conferenza internazionale,
che l'Italia ospita come presidenza di turno.
120.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 119, pari a euro
13.020.000 per l'anno 2004, a euro 12.936.000 per l'anno 2005
e a euro 12.968.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro
3.020.000 per l'anno 2004, a euro 2.936.000 per l'anno 2005 e
a euro 2.968.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive
e, quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005
e 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del medesimo bilancio 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle attività produttive.
121.
Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti
in materia di energia, ai sensi e secondo i princípi e
criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princípi
e criteri direttivi:
a)
articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto
dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze
di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti
del processo di liberalizzazione e di formazione del mercato interno
europeo;
b)
adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli
accordi internazionali, anche in vigore nell'ordinamento nazionale
al momento dell'esercizio della delega, nel rispetto delle competenze
conferite alle amministrazioni centrali e regionali;
c)
promozione della concorrenza nei settori energetici per i quali
si è avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo
alla regolazione dei servizi di pubblica utilità e di indirizzo
e di vigilanza del Ministro delle attività produttive;
d)
promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in campo
energetico ai fini della competitività del sistema produttivo
nazionale.