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10-02-2005. Articolo di Christina Sponza per la rivista Help!



I referendum sulla fecondazione assistita

Dopo la non ammissione da parte della Corte Costituzionale del quesito unico, quello totalmente abrogativo della Legge 40/2004 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" su cui erano state raccolte le firme di più di un milione di cittadini, andremo a votare su quattro quesiti separati. Se dovessero avere successo, ossia se dovessero prevalere i "Sì... voglio abrogare", i quattro referendum consentirebbero comunque di porre parziale rimedio, sia sul fronte della fecondazione assistita sia su quello della ricerca scientifica, ad un legge che ha di fatto limitato, e in molti casi reso impossibile, l'accesso di tali tecniche alla maggior parte delle cittadine e dei cittadini che ne avrebbero potuto beneficiare. Vediamo nel dettaglio cosa prevedono questi quesiti.

Quesito 1 "Per consentire nuove cure per malattie come l'Alzheimer, il Parkinson, le sclerosi, il diabete, le cardiopatie, i tumori"; ossia tutte quelle patologie degenerative dei tessuti che potrebbero essere curate con l’utilizzo delle cellule staminali embrionali. Esistono embrioni sovrannumerali che la legge - vietando la crio-conservazione e l’utilizzo ai fini delle ricerca - prevede di distruggere; essi sono il risultato della super-produzione e congelazione di embrioni per la fecondazione e sono poco più di grumi di poche cellule equipotenziali (da non confondere quindi con l’embrione già sviluppato, vagamente antropomorfo, che a qualcuno potrebbe venire in mente) che hanno in potenza la facoltà di trasformarsi nelle cellule di altri tessuti. Con il referendum si mira a poter utilizzare queste cellule, destinate alla spazzatura, dando anche la possibilità di effettuare procedure di trasferimento del nucleo (la cosiddetta “clonazione terapeutica”) al fine di rendere le cellule perfettamente compatibili con il soggetto ricevente. Non si tratta di risultati per il momento miracolosi ma la limitazione alla ricerca scientifica, causata dalla 40/2004, rappresenta un rallentamento della possibilità di cura di alcune tra le più diffuse malattie.

Quesito 2 "Per la tutela della salute della donna" e Quesito 3 "Per l'autoderminazione e la tutela della salute della donna", proposti da comitati diversi ma che possiamo accorpare per il significato e gli effetti. Questi quesiti prevedono l’abrogazione di diverse parti della legge, all’interno degli articoli 1, 4, 5, 6, 13 e 14, a partire dalla delimitazione del campo di competenza della legge stessa. La 40/2004 prevede infatti che possano beneficiare della fecondazione assistita soltanto le coppie sterili, escludendo automaticamente quanti hanno nella fecondazione artificiale l’unico mezzo di riproduzione, essendo portatori di malattie a trasmissione genetica.
Le prescrizioni da abrogare partono dalla definizione stessa di embrione, descritto come soggetto titolare di diritti, in palese contrasto con la legge 194/78 sull’aborto. E’ bene ricordare che l’embrione in questione è l’ovocita fecondato, ai primi stadi di duplicazione cellulare, e che la legge riconosce privilegi maggiori a questa entità piuttosto che ad un feto di più settimane o, in alcuni casi, alla madre stessa. Tra le norme più aberranti si può ricordare infatti l’obbligo di impianto in utero anche in caso di ripensamento da parte della paziente; il limite massimo di fecondazione di soli tre embrioni (che costringe a ripetuti cicli, nella rincorsa del trattamento definitivo spesso difficile dalla raggiungere); l’obbligo di impianto di tutti gli embrioni fecondati, che in alcuni casi può portare a pericolose gravidanze pluri-gemellari; l’impossibilità di diagnosi pre-impianto allo scopo di selezionare gli embrioni sani e il conseguente obbligo di impianto anche di quelli malati, salvo dover poi ricorrere all’aborto terapeutico; l’impossibilità di ricorso alle tecniche di crio-conservazione che limiterebbero i cicli di produzione degli embrioni, consentendo di conservarne un certo numero per gli impianti successivi, eventualmente necessari.

Quesito 4 "Per la Fecondazione eterologa". La legge vieta l’utilizzo del seme o degli ovociti provenienti da donatori esterni alla coppia (consentendo quindi soltanto la fecondazione omologa); questo però impedisce il ricorso alla fecondazione sia nel caso in cui uno dei membri della coppia sia totalmente sterile, sia nel caso in cui uno, o entrambi, siano portatori di malattie genetiche.