10-02-2005. Articolo di Christina Sponza
per la rivista Help!
I
referendum sulla fecondazione assistita
Dopo
la non ammissione da parte della Corte Costituzionale del quesito
unico, quello totalmente abrogativo della Legge 40/2004 "Norme
in materia di procreazione medicalmente assistita" su cui erano
state raccolte le firme di più di un milione di cittadini,
andremo a votare su quattro quesiti separati. Se dovessero avere
successo, ossia se dovessero prevalere i "Sì... voglio
abrogare", i quattro referendum consentirebbero comunque di
porre parziale rimedio, sia sul fronte della fecondazione assistita
sia su quello della ricerca scientifica, ad un legge che ha di fatto
limitato, e in molti casi reso impossibile, l'accesso di tali tecniche
alla maggior parte delle cittadine e dei cittadini che ne avrebbero
potuto beneficiare. Vediamo nel dettaglio cosa prevedono questi
quesiti.
Quesito
1 "Per consentire nuove cure per malattie come l'Alzheimer,
il Parkinson, le sclerosi, il diabete, le cardiopatie, i tumori";
ossia tutte quelle patologie degenerative dei tessuti che potrebbero
essere curate con l’utilizzo delle cellule staminali embrionali.
Esistono embrioni sovrannumerali che la legge - vietando la crio-conservazione
e l’utilizzo ai fini delle ricerca - prevede di distruggere;
essi sono il risultato della super-produzione e congelazione di
embrioni per la fecondazione e sono poco più di grumi di
poche cellule equipotenziali (da non confondere quindi con l’embrione
già sviluppato, vagamente antropomorfo, che a qualcuno potrebbe
venire in mente) che hanno in potenza la facoltà di trasformarsi
nelle cellule di altri tessuti. Con il referendum si mira a poter
utilizzare queste cellule, destinate alla spazzatura, dando anche
la possibilità di effettuare procedure di trasferimento del
nucleo (la cosiddetta “clonazione terapeutica”) al fine
di rendere le cellule perfettamente compatibili con il soggetto
ricevente. Non si tratta di risultati per il momento miracolosi
ma la limitazione alla ricerca scientifica, causata dalla 40/2004,
rappresenta un rallentamento della possibilità di cura di
alcune tra le più diffuse malattie.
Quesito
2 "Per la tutela della salute della donna" e Quesito 3
"Per l'autoderminazione e la tutela della salute della donna",
proposti da comitati diversi ma che possiamo accorpare per il significato
e gli effetti. Questi quesiti prevedono l’abrogazione di diverse
parti della legge, all’interno degli articoli 1, 4, 5, 6,
13 e 14, a partire dalla delimitazione del campo di competenza della
legge stessa. La 40/2004 prevede infatti che possano beneficiare
della fecondazione assistita soltanto le coppie sterili, escludendo
automaticamente quanti hanno nella fecondazione artificiale l’unico
mezzo di riproduzione, essendo portatori di malattie a trasmissione
genetica.
Le prescrizioni da abrogare partono dalla definizione stessa di
embrione, descritto come soggetto titolare di diritti, in palese
contrasto con la legge 194/78 sull’aborto. E’ bene ricordare
che l’embrione in questione è l’ovocita fecondato,
ai primi stadi di duplicazione cellulare, e che la legge riconosce
privilegi maggiori a questa entità piuttosto che ad un feto
di più settimane o, in alcuni casi, alla madre stessa. Tra
le norme più aberranti si può ricordare infatti l’obbligo
di impianto in utero anche in caso di ripensamento da parte della
paziente; il limite massimo di fecondazione di soli tre embrioni
(che costringe a ripetuti cicli, nella rincorsa del trattamento
definitivo spesso difficile dalla raggiungere); l’obbligo
di impianto di tutti gli embrioni fecondati, che in alcuni casi
può portare a pericolose gravidanze pluri-gemellari; l’impossibilità
di diagnosi pre-impianto allo scopo di selezionare gli embrioni
sani e il conseguente obbligo di impianto anche di quelli malati,
salvo dover poi ricorrere all’aborto terapeutico; l’impossibilità
di ricorso alle tecniche di crio-conservazione che limiterebbero
i cicli di produzione degli embrioni, consentendo di conservarne
un certo numero per gli impianti successivi, eventualmente necessari.
Quesito
4 "Per la Fecondazione eterologa". La legge vieta l’utilizzo
del seme o degli ovociti provenienti da donatori esterni alla coppia
(consentendo quindi soltanto la fecondazione omologa); questo però
impedisce il ricorso alla fecondazione sia nel caso in cui uno dei
membri della coppia sia totalmente sterile, sia nel caso in cui
uno, o entrambi, siano portatori di malattie genetiche.
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